«Firmerei mai un contratto di cui non conosco il contenuto futuro e che non posso codecidere, ma solo discutere?» La domanda è del consigliere agli Stati Beat Rieder (Centro), all'apertura del dibattito sul pacchetto di accordi con l'Unione europea, a fine settembre. Il suo intervento è stato ampiamente ripreso, riferisce l'ex consigliere nazionale socialista Rudolf Strahm, a sua volta critico verso il pacchetto1. Un mese dopo, l'ex segretario di Stato all'economia Jean-Daniel Gerber gli contrapponeva la lettura opposta: «Chi contribuisce all'elaborazione di queste regole amplia il proprio margine di manovra. Chi deve solo riprenderle perde influenza»2.
Il disaccordo riguarda la ripresa dinamica, il meccanismo centrale del pacchetto. Pone una domanda concreta: quando una nuova regola europea toccherà un settore coperto, chi dirà sì a Berna, e il popolo potrà esprimersi? Il Messaggio del Consiglio federale al Parlamento dà una risposta dettagliata, che lascia però un punto delicato.
Che cosa cambia
Per sei accordi del mercato interno (libera circolazione, trasporti terrestri, trasporto aereo, ostacoli tecnici al commercio, elettricità e sicurezza alimentare), e per analogia per la sanità, la Svizzera si impegnerebbe a integrare l'evoluzione del diritto europeo3. Fin dall'inizio il pacchetto riprende 94 atti legislativi dell'UE4. L'obbligo è limitato agli allegati degli accordi: il comitato misto, organo paritetico di ogni accordo, non può modificarne il campo d'applicazione né gli obiettivi5.
Le regole sono adottate all'interno dell'UE, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE. La Svizzera non vi ha né deputati né seggi e non vota quindi il diritto che riprende6. Ottiene invece il «decision shaping»: la Commissione consulta gli esperti svizzeri come quelli degli Stati membri quando redige una prima bozza, e la Svizzera può sedere in alcuni comitati di esperti. Secondo il Messaggio, i termini per reagire possono andare da pochi giorni ad alcuni mesi7. In Parlamento, un nuovo articolo 152a della legge sul Parlamento regolerebbe la partecipazione delle commissioni a questa fase, ed è proposto un monitoraggio regolare del meccanismo8.
La via normale: il Parlamento, poi il popolo
Una volta adottato dall'UE, l'atto passa al comitato misto, che decide all'unanimità, dunque con l'accordo della Svizzera9. La delegazione svizzera può dare questo accordo solo se autorizzata dal Consiglio federale, che può delegare tale competenza a un dipartimento o a un ufficio10.
Segue l'approvazione. Di regola, secondo il Messaggio, è competente l'Assemblea federale. Il suo decreto può essere sottoposto a referendum facoltativo, in particolare se l'atto contiene disposizioni importanti che fissano norme di diritto o se impone di modificare una legge federale11. La Svizzera dispone di due anni per questa procedura, e di un anno in più in caso di referendum. La decisione del comitato misto dovrebbe in linea di principio applicarsi provvisoriamente fin dalla sua adozione, ma il Messaggio la presenta come un'eccezione, perché il diritto svizzero la sottopone a condizioni molto restrittive12.
Il Consiglio federale ne conclude che la ripresa di un atto giuridico dell'UE nell'accordo non avviene in modo automatico13.
Il punto delicato: quando il Parlamento non vota
Esiste un'eccezione. Il Parlamento può delegare la competenza di approvazione con una legge federale. L'articolo 7a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione ne dà l'esempio: il Consiglio federale può concludere da solo trattati internazionali «di portata limitata». Può a sua volta delegare tale competenza a un dipartimento o a un ufficio. In questo caso la decisione del comitato misto entra in vigore nel momento stesso in cui è presa14.
Per la procedura il cambiamento è importante: il Messaggio collega il referendum soltanto all'approvazione da parte dell'Assemblea federale. Per un atto trattato per questa via non vi è alcun decreto parlamentare. Il Parlamento resta comunque informato: il Consiglio federale deve comunicargli l'autorizzazione data alla delegazione svizzera15 e riferirgli ogni anno sui trattati conclusi da esso, dai dipartimenti o dagli uffici16.
Quanti atti seguiranno questa strada? Dipenderà da decisioni future e da come sarà applicata la nozione di portata limitata. Il Consiglio federale sottolinea che queste competenze dipendono unicamente dal diritto svizzero: gli accordi non hanno alcuna influenza su di esse e la Svizzera è del tutto autonoma nel fissarle e, se del caso, adattarle17. Il Parlamento manterrebbe quindi il controllo sul perimetro delle deleghe. Le modalità della sua informazione e consultazione devono ancora essere stabilite in direttive elaborate con esso18.
Il prezzo di un no
Resta la questione che divide di più: quanto vale un rifiuto? Il popolo può respingere un decreto, e la regola europea non si applica allora in Svizzera19. Ma l'UE può ravvisarvi una violazione dell'accordo. La controversia passa dal comitato misto, poi da un tribunale arbitrale20. Se la Svizzera non si conforma alla sua decisione, l'UE può adottare misure di compensazione, ossia sospendere in parte vantaggi previsti dagli accordi. Secondo il Consiglio federale, esse ristabiliscono un equilibrio e non hanno carattere punitivo21.
Per i contrari, questa prospettiva cambia la natura della scelta. L'UDC ritiene che la ripresa sia di fatto automatica a causa di queste misure22. Rudolf Strahm insiste su un altro anello, citato negli accordi: l'interpretazione della Corte di giustizia dell'UE è vincolante per il tribunale arbitrale23. Il ruolo esatto di questa Corte divide peraltro gli specialisti, come mostra il nostro articolo sui giuristi.
Guadagno o perdita di sovranità
I due campi usano la stessa parola per dire il contrario. Per il Consiglio federale, il diritto di partecipazione può essere visto come un guadagno di sovranità rispetto alla situazione attuale24. Jean-Daniel Gerber denuncia un «errore di ragionamento» nell'assimilare il procedere da soli alla sovranità: l'alternativa al pacchetto, scrive, sarebbe «una perdita d'influenza», più incertezza e meno voce in capitolo25.
Beat Rieder sostiene invece che il testo «nella sua essenza non è un accordo economico», ma pone «la questione del potere di legiferare e quindi della sovranità del nostro Stato»26. Lo storico dell'economia Tobias Straumann, dell'Università di Zurigo, riassumeva questa obiezione già nel settembre 2025: «C'è una differenza fondamentale tra codecidere e poter soltanto dare il proprio parere»27.
Il dibattito attraversa i campi abituali: Beat Rieder siede nel Centro, Rudolf Strahm è stato eletto per il PS, ed entrambe le formazioni contano sostenitori del pacchetto. Il seguito si gioca in commissione. Quella delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati vuole inoltre permettere al Parlamento di scostarsi deliberatamente dagli accordi senza che il Tribunale federale possa tornare su tale scelta, la «prassi Schubert»28. Quanto al calendario del voto, è oggetto di un braccio di ferro a Berna. La pagina Parte istituzionale illustra ogni tappa del meccanismo.
- 1Handelszeitung, 20.10.2026 Fonte
- 2NZZ, 27.10.2026 Fonte
- 3FAQ ufficialip. 3
- 4Scheda Istituzionip. 3
- 5Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.3p. 96
- 6Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.1p. 93
- 7Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.1p. 92
- 8Messaggio del Consiglio federalep. 85 Messaggio del Consiglio federalep. 69
- 9ALC: protocollo istituzionale, art. 5, par. 4p. 6
- 10Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.4p. 98
- 11Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.4p. 99
- 12Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.3p. 96
- 13Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.4p. 99
- 14Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.3p. 97 Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.4p. 99
- 15Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.4p. 98
- 16Messaggio del Consiglio federalep. 673
- 17Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.4p. 99
- 18Messaggio del Consiglio federalep. 69
- 19Scheda Aspetti giuridicip. 4
- 20ALC: protocollo istituzionale, art. 10, par. 1-2p. 9
- 21Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.4.3p. 112
- 22Risultati della consultazionep. 23
- 23Handelszeitung, 20.10.2026 Fonte
- 24FAQ ufficialip. 6
- 25NZZ, 27.10.2026 Fonte
- 26Handelszeitung, 20.10.2026 Fonte
- 27SRF, 08.09.2025 Fonte
- 28Aargauer Zeitung, 29.10.2026 Fonte