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Diritto europeo: a Berna, chi deciderà cosa riprende la Svizzera?

Comitato misto, Parlamento, Consiglio federale, popolo: cosa prevede il Messaggio sulla ripresa del diritto UE e perché favorevoli e contrari si scontrano.

«Fir­me­rei mai un con­trat­to di cui non co­no­sco il con­te­nu­to futuro e che non posso co­de­ci­de­re, ma solo di­scu­te­re?» La do­man­da è del con­si­glie­re agli Stati Beat Rieder (Centro), al­l'a­per­tu­ra del di­bat­ti­to sul pac­chet­to di ac­cor­di con l'U­nio­ne eu­ro­pea, a fine set­tem­bre. Il suo in­ter­ven­to è stato am­pia­men­te ri­pre­so, ri­fe­ri­sce l'ex con­si­glie­re na­zio­na­le so­cia­li­sta Rudolf Strahm, a sua volta cri­ti­co verso il pac­chet­to1. Un mese dopo, l'ex se­gre­ta­rio di Stato al­l'e­co­no­mia Jean-Daniel Gerber gli con­trap­po­ne­va la let­tu­ra op­po­sta: «Chi con­tri­bui­sce al­l'e­la­bo­ra­zio­ne di queste regole amplia il pro­prio mar­gi­ne di ma­no­vra. Chi deve solo ri­pren­der­le perde in­fluen­za»2.

Il di­sac­cor­do ri­guar­da la ri­pre­sa di­na­mi­ca, il mec­ca­ni­smo cen­tra­le del pac­chet­to. Pone una do­man­da con­cre­ta: quando una nuova regola eu­ro­pea toc­che­rà un set­to­re co­per­to, chi dirà sì a Berna, e il popolo potrà espri­mer­si? Il Mes­sag­gio del Con­si­glio fe­de­ra­le al Par­la­men­to dà una ri­spo­sta det­ta­glia­ta, che lascia però un punto de­li­ca­to.

Che cosa cambia

Per sei ac­cor­di del mer­ca­to in­ter­no (libera cir­co­la­zio­ne, tra­spor­ti ter­re­stri, tra­spor­to aereo, osta­co­li tec­ni­ci al com­mer­cio, elet­tri­ci­tà e si­cu­rez­za ali­men­ta­re), e per ana­lo­gia per la sanità, la Sviz­ze­ra si im­pe­gne­reb­be a in­te­gra­re l'e­vo­lu­zio­ne del di­rit­to eu­ro­peo3. Fin dal­l'i­ni­zio il pac­chet­to ri­pren­de 94 atti le­gi­sla­ti­vi dell'UE4. L'ob­bli­go è li­mi­ta­to agli al­le­ga­ti degli ac­cor­di: il , organo pa­ri­te­ti­co di ogni ac­cor­do, non può mo­di­fi­car­ne il campo d'ap­pli­ca­zio­ne né gli obiet­ti­vi5.

Le regole sono adot­ta­te al­l'in­ter­no del­l'UE, dal Par­la­men­to eu­ro­peo e dal Con­si­glio del­l'UE. La Sviz­ze­ra non vi ha né de­pu­ta­ti né seggi e non vota quindi il di­rit­to che ri­pren­de6. Ot­tie­ne invece il «»: la Com­mis­sio­ne con­sul­ta gli esper­ti sviz­ze­ri come quelli degli Stati membri quando redige una prima bozza, e la Sviz­ze­ra può sedere in alcuni co­mi­ta­ti di esper­ti. Se­con­do il Mes­sag­gio, i ter­mi­ni per rea­gi­re pos­so­no andare da pochi giorni ad alcuni mesi7. In Par­la­men­to, un nuovo ar­ti­co­lo 152a della legge sul Par­la­men­to re­go­le­reb­be la par­te­ci­pa­zio­ne delle com­mis­sio­ni a questa fase, ed è pro­po­sto un mo­ni­to­rag­gio re­go­la­re del mec­ca­ni­smo8.

La via normale: il Parlamento, poi il popolo

Una volta adot­ta­to dal­l'UE, l'atto passa al co­mi­ta­to misto, che decide al­l'u­na­ni­mi­tà, dunque con l'ac­cor­do della Sviz­ze­ra9. La de­le­ga­zio­ne sviz­ze­ra può dare questo ac­cor­do solo se au­to­riz­za­ta dal Con­si­glio fe­de­ra­le, che può de­le­ga­re tale com­pe­ten­za a un di­par­ti­men­to o a un uf­fi­cio10.

Segue l'ap­pro­va­zio­ne. Di regola, se­con­do il Mes­sag­gio, è com­pe­ten­te l'As­sem­blea fe­de­ra­le. Il suo de­cre­to può essere sot­to­po­sto a , in par­ti­co­la­re se l'atto con­tie­ne di­spo­si­zio­ni im­por­tan­ti che fis­sa­no norme di di­rit­to o se impone di mo­di­fi­ca­re una legge fe­de­ra­le11. La Sviz­ze­ra di­spo­ne di due anni per questa pro­ce­du­ra, e di un anno in più in caso di re­fe­ren­dum. La de­ci­sio­ne del co­mi­ta­to misto do­vreb­be in linea di prin­ci­pio ap­pli­car­si prov­vi­so­ria­men­te fin dalla sua ado­zio­ne, ma il Mes­sag­gio la pre­sen­ta come un'ec­ce­zio­ne, perché il di­rit­to sviz­ze­ro la sot­to­po­ne a con­di­zio­ni molto re­strit­ti­ve12.

Il Con­si­glio fe­de­ra­le ne con­clu­de che la ri­pre­sa di un atto giu­ri­di­co del­l'UE nel­l'ac­cor­do non av­vie­ne in modo au­to­ma­ti­co13.

Il punto delicato: quando il Parlamento non vota

Esiste un'ec­ce­zio­ne. Il Par­la­men­to può de­le­ga­re la com­pe­ten­za di ap­pro­va­zio­ne con una legge fe­de­ra­le. L'ar­ti­co­lo 7a ca­po­ver­so 2 della legge sul­l'or­ga­niz­za­zio­ne del Go­ver­no e del­l'Am­mi­ni­stra­zio­ne ne dà l'e­sem­pio: il Con­si­glio fe­de­ra­le può con­clu­de­re da solo trat­ta­ti in­ter­na­zio­na­li «di por­ta­ta li­mi­ta­ta». Può a sua volta de­le­ga­re tale com­pe­ten­za a un di­par­ti­men­to o a un uf­fi­cio. In questo caso la de­ci­sio­ne del co­mi­ta­to misto entra in vigore nel mo­men­to stesso in cui è presa14.

Per la pro­ce­du­ra il cam­bia­men­to è im­por­tan­te: il Mes­sag­gio col­le­ga il re­fe­ren­dum sol­tan­to al­l'ap­pro­va­zio­ne da parte del­l'As­sem­blea fe­de­ra­le. Per un atto trat­ta­to per questa via non vi è alcun de­cre­to par­la­men­ta­re. Il Par­la­men­to resta co­mun­que in­for­ma­to: il Con­si­glio fe­de­ra­le deve co­mu­ni­car­gli l'au­to­riz­za­zio­ne data alla de­le­ga­zio­ne sviz­ze­ra15 e ri­fe­rir­gli ogni anno sui trat­ta­ti con­clu­si da esso, dai di­par­ti­men­ti o dagli uffici16.

Quanti atti se­gui­ran­no questa strada? Di­pen­de­rà da de­ci­sio­ni future e da come sarà ap­pli­ca­ta la no­zio­ne di por­ta­ta li­mi­ta­ta. Il Con­si­glio fe­de­ra­le sot­to­li­nea che queste com­pe­ten­ze di­pen­do­no uni­ca­men­te dal di­rit­to sviz­ze­ro: gli ac­cor­di non hanno alcuna in­fluen­za su di esse e la Sviz­ze­ra è del tutto au­to­no­ma nel fis­sar­le e, se del caso, adat­tar­le17. Il Par­la­men­to man­ter­reb­be quindi il con­trol­lo sul pe­ri­me­tro delle de­le­ghe. Le mo­da­li­tà della sua in­for­ma­zio­ne e con­sul­ta­zio­ne devono ancora essere sta­bi­li­te in di­ret­ti­ve ela­bo­ra­te con esso18.

Il prezzo di un no

Resta la que­stio­ne che divide di più: quanto vale un ri­fiu­to? Il popolo può re­spin­ge­re un de­cre­to, e la regola eu­ro­pea non si ap­pli­ca allora in Sviz­ze­ra19. Ma l'UE può rav­vi­sar­vi una vio­la­zio­ne del­l'ac­cor­do. La con­tro­ver­sia passa dal co­mi­ta­to misto, poi da un tri­bu­na­le ar­bi­tra­le20. Se la Sviz­ze­ra non si con­for­ma alla sua de­ci­sio­ne, l'UE può adot­ta­re , ossia so­spen­de­re in parte van­tag­gi pre­vi­sti dagli ac­cor­di. Se­con­do il Con­si­glio fe­de­ra­le, esse ri­sta­bi­li­sco­no un equi­li­brio e non hanno ca­rat­te­re pu­ni­ti­vo21.

Per i con­tra­ri, questa pro­spet­ti­va cambia la natura della scelta. L'UDC ri­tie­ne che la ri­pre­sa sia di fatto au­to­ma­ti­ca a causa di queste misure22. Rudolf Strahm in­si­ste su un altro anello, citato negli ac­cor­di: l'in­ter­pre­ta­zio­ne della è vin­co­lan­te per il tri­bu­na­le ar­bi­tra­le23. Il ruolo esatto di questa Corte divide pe­ral­tro gli spe­cia­li­sti, come mostra il nostro ar­ti­co­lo sui giu­ri­sti.

Guadagno o perdita di sovranità

I due campi usano la stessa parola per dire il con­tra­rio. Per il Con­si­glio fe­de­ra­le, il di­rit­to di par­te­ci­pa­zio­ne può essere visto come un gua­da­gno di so­vra­ni­tà ri­spet­to alla si­tua­zio­ne at­tua­le24. Jean-Daniel Gerber de­nun­cia un «er­ro­re di ra­gio­na­men­to» nel­l'as­si­mi­la­re il pro­ce­de­re da soli alla so­vra­ni­tà: l'al­ter­na­ti­va al pac­chet­to, scrive, sa­reb­be «una per­di­ta d'in­fluen­za», più in­cer­tez­za e meno voce in ca­pi­to­lo25.

Beat Rieder so­stie­ne invece che il testo «nella sua es­sen­za non è un ac­cor­do eco­no­mi­co», ma pone «la que­stio­ne del potere di le­gi­fe­ra­re e quindi della so­vra­ni­tà del nostro Stato»26. Lo sto­ri­co del­l'e­co­no­mia Tobias Strau­mann, del­l'U­ni­ver­si­tà di Zurigo, rias­su­me­va questa obie­zio­ne già nel set­tem­bre 2025: «C'è una dif­fe­ren­za fon­da­men­ta­le tra co­de­ci­de­re e poter sol­tan­to dare il pro­prio parere»27.

Il di­bat­ti­to at­tra­ver­sa i campi abi­tua­li: Beat Rieder siede nel Centro, Rudolf Strahm è stato eletto per il PS, ed en­tram­be le for­ma­zio­ni con­ta­no so­ste­ni­to­ri del pac­chet­to. Il se­gui­to si gioca in com­mis­sio­ne. Quella delle isti­tu­zio­ni po­li­ti­che del Con­si­glio degli Stati vuole inol­tre per­met­te­re al Par­la­men­to di sco­star­si de­li­be­ra­ta­men­te dagli ac­cor­di senza che il Tri­bu­na­le fe­de­ra­le possa tor­na­re su tale scelta, la «pras­si Schu­ber­t»28. Quanto al ca­len­da­rio del voto, è og­get­to di un brac­cio di ferro a Berna. La pagina Parte isti­tu­zio­na­le il­lu­stra ogni tappa del mec­ca­ni­smo.

  1. 1Handelszeitung, 20.10.2026 Fonte 
  2. 2NZZ, 27.10.2026 Fonte 
  3. 3FAQ ufficialip. 3 
  4. 4Scheda Istituzionip. 3 
  5. 5Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.3p. 96 
  6. 6Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.1p. 93 
  7. 7Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.1p. 92 
  8. 8Messaggio del Consiglio federalep. 85 Messaggio del Consiglio federalep. 69 
  9. 9ALC: protocollo istituzionale, art. 5, par. 4p. 6 
  10. 10Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.4p. 98 
  11. 11Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.4p. 99 
  12. 12Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.3p. 96 
  13. 13Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.4p. 99 
  14. 14Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.3p. 97 Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.4p. 99 
  15. 15Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.4p. 98 
  16. 16Messaggio del Consiglio federalep. 673 
  17. 17Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.2.4p. 99 
  18. 18Messaggio del Consiglio federalep. 69 
  19. 19Scheda Aspetti giuridicip. 4 
  20. 20ALC: protocollo istituzionale, art. 10, par. 1-2p. 9 
  21. 21Messaggio del Consiglio federale, ch. 2.1.6.4.3p. 112 
  22. 22Risultati della consultazionep. 23 
  23. 23Handelszeitung, 20.10.2026 Fonte 
  24. 24FAQ ufficialip. 6 
  25. 25NZZ, 27.10.2026 Fonte 
  26. 26Handelszeitung, 20.10.2026 Fonte 
  27. 27SRF, 08.09.2025 Fonte 
  28. 28Aargauer Zeitung, 29.10.2026 Fonte 

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