Il 27 marzo 2026 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati ha organizzato un'audizione pubblica di esperti dedicata a una sola domanda: come dovrebbe votare il Popolo sul pacchetto europeo. Davanti ai commissari, i giuristi Astrid Epiney, Andreas Glaser e Stefan G. Schmid, il politologo Adrian Vatter e Oliver Zimmer hanno esposto pareri spesso opposti1. Sei mesi dopo, il disaccordo non è scomparso: si è esteso.
Il pacchetto di accordi con l'Unione europea solleva tre questioni giuridiche sulle quali gli specialisti divergono: la regola di voto, la compatibilità con l'articolo 121a della Costituzione sull'immigrazione e il ruolo della Corte di giustizia dell'UE (CGUE). Questo articolo raccoglie le posizioni pubbliche verificate alla fonte, senza pretesa di completezza. E mostra soprattutto che le linee di frattura non sempre coincidono con la contrapposizione tra sostenitori e avversari del pacchetto.
Perché i giuristi pesano in questo dibattito
In Svizzera la scelta di un referendum non è soltanto una questione di gusto politico. La Costituzione distingue il referendum facoltativo, promosso da 50 000 cittadini (o 8 Cantoni) entro 100 giorni e deciso dalla sola maggioranza del Popolo2, e il referendum obbligatorio, automatico, che richiede anche la maggioranza dei Cantoni3. Il Consiglio federale ha scelto il primo. I fautori della doppia maggioranza vogliono il secondo, mentre secondo il Consiglio federale il pacchetto non rientra in nessuno dei casi che la Costituzione sottopone espressamente al voto obbligatorio. Occorre quindi trovare una base giuridica, ed è qui che entrano in scena i professori. La posta in gioco è concreta: secondo Adrian Vatter, la doppia maggioranza equivale di fatto a esigere circa il 55 per cento di sì4.
Da allora il Parlamento ha preso posizione, almeno in parte. Il 30 settembre 2026 il Consiglio degli Stati ha optato per la doppia maggioranza per due vie: un referendum obbligatorio detto sui generis, iscritto nel decreto senza modificare la Costituzione (23 voti contro 17 e 3 astensioni), e un decreto costituzionale separato, il 26.425 (23 voti contro 18 e 2 astensioni)5. Le due vie valgono solo per la parte «stabilizzazione», che la Camera ha approvato con 25 voti contro 16 e 2 astensioni6; per la sanità e la sicurezza alimentare ha scelto il referendum facoltativo, secondo l'ATS7. Il Consiglio nazionale deve ancora decidere. Gli argomenti dei giuristi alimenteranno i suoi dibattiti.
Primo fronte: quale referendum?
Per diversi professori di diritto, solo il referendum facoltativo poggia su una base solida. Astrid Epiney, dell'Università di Friburgo, lo ha detto senza mezzi termini davanti alla commissione: un referendum obbligatorio al di fuori della Costituzione è privo di base costituzionale («keine Verfassungsgrundlage»)8. Stefan G. Schmid, dell'Università di San Gallo, condivide questa constatazione per il voto sui generis. Matthias Oesch, dell'Università di Zurigo, ritiene che un caso tale da giustificare il voto sui generis «liegt hier kaum vor», qui difficilmente sussista9. Il professore emerito Georg Müller va oltre: questo voto sarebbe «schlicht verfassungswidrig», semplicemente anticostituzionale10.
Due voci criticano anche la via costituzionale. Martin Dumermuth, ex direttore dell'Ufficio federale di giustizia, si oppone sia al voto sui generis sia al decreto 26.425, che giudica incostituzionale. Il suo argomento va oltre la tecnica: a suo avviso la maggioranza dei Cantoni «schränkt die politische Gleichheit erheblich ein», limita fortemente l'uguaglianza politica (in quel conteggio, il voto di un urano pesa più di quello di uno zurighese)11. Thomas Cottier, dell'Università di Berna, favorevole al pacchetto, ritiene che si applichi soltanto il referendum facoltativo e che una disposizione transitoria leda la separazione dei poteri12. Questi giuristi concordano con l'Ufficio federale di giustizia, che nel 2024 concludeva che un referendum sui generis non è contemplato nel diritto costituzionale federale e che il pacchetto è «con ogni probabilità» soggetto al referendum facoltativo13.
Nell'altro campo, diversi giuristi difendono la doppia maggioranza. Andreas Glaser, dell'Università di Zurigo e del Centro per la democrazia di Aarau, difende il referendum obbligatorio sui generis: a suo dire, il recepimento dinamico del diritto europeo e l'arbitrato limiterebbero il margine del Parlamento e del Tribunale federale14. Paul Richli, dell'Università di Lucerna, vede «mehr Argumente für als gegen das doppelte Mehr», più argomenti a favore che contro la doppia maggioranza, in particolare perché le misure di compensazione limiterebbero la libertà di voto15. L'ex giudice federale Hansjörg Seiler ritiene necessario un referendum obbligatorio, con una modifica dell'articolo 121a16. Hans-Ueli Vogt presiede l'associazione «Juristen für Ständemehr», giuristi per la maggioranza dei Cantoni, che secondo il suo sito conta circa 90 membri.
Questi fautori si richiamano alla storia: con la vecchia Costituzione, il Parlamento ha sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni la Società delle Nazioni nel 1920, il libero scambio nel 1972 e il SEE nel 1992, senza che la Costituzione lo esigesse. Il Consiglio federale ammette in teoria questo tipo di voto, per trattati che toccherebbero in profondità l'ordinamento costituzionale, ma ritiene che non sia il caso del pacchetto17.
Secondo fronte: l'articolo 121a
Nato dall'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa», accolta nel 201418, l'articolo 121a chiede che la Svizzera gestisca autonomamente l'immigrazione e vieta di concludere trattati che vi siano contrari. Il pacchetto modifica l'accordo sulla libera circolazione, in particolare con un diritto di soggiorno permanente dopo cinque anni di lavoro in Svizzera19. Viola questo articolo?
Astrid Epiney e Christa Tobler, dell'Università di Basilea, concludono in un articolo comune che l'accordo modificato non contraddice l'articolo 121a20. Andreas Glaser vi vede al contrario un problema, e Hansjörg Seiler ritiene che l'articolo andrebbe modificato. Il Consiglio federale conclude per la compatibilità: solo il recepimento parziale della direttiva sulla cittadinanza crea nuovi diritti di immigrazione, e il numero delle persone in più che potrebbero immigrare «sarà trascurabile»; i nuovi diritti «non sono pertanto contrari alle disposizioni costituzionali sulla gestione dell'immigrazione»21.
Proprio per sciogliere questo dubbio, il decreto costituzionale 26.425, adottato dal Consiglio degli Stati, prevede una disposizione transitoria in deroga all'articolo 121a capoverso 4. I suoi sostenitori vi vedono una garanzia di certezza del diritto; Martin Dumermuth e Thomas Cottier criticano invece il ricorso alla Costituzione per un solo trattato.
Terzo fronte: la CGUE e il prezzo di un no
L'ultimo dibattito riguarda il funzionamento stesso del pacchetto. Con il recepimento dinamico, la Svizzera riprenderebbe norme che non vota: non ha un seggio nel Consiglio dell'UE né deputati al Parlamento europeo, e i suoi esperti sono soltanto consultati a monte22. Può rifiutare un recepimento, ma è qui che entra in gioco il meccanismo di composizione delle controversie. Se una controversia non è risolta entro tre mesi in seno al Comitato misto, l'organo paritetico che gestisce ciascun accordo, a decidere è un tribunale arbitrale in cui Svizzera e UE nominano ciascuna un arbitro23. Questo tribunale deve però adire la CGUE quando l'interpretazione del diritto europeo è pertinente e necessaria, e tale interpretazione lo vincola24. Se la Svizzera non si conforma alla sua decisione, l'UE può adottare misure di compensazione, cioè sospendere in parte vantaggi previsti dagli accordi, in modo «proporzionato» e sotto il controllo del tribunale25. Il Consiglio federale fa un esempio fittizio. La Svizzera autorizza i suoi piloti di elicottero a volare fino a 65 anni, l'UE fissa il limite a 60, e la Svizzera rifiuta di conformarsi a una decisione arbitrale. L'UE potrebbe allora smettere di riconoscere le licenze dei piloti svizzeri con più di 60 anni, ma non escludere la Svizzera dalla ricerca europea26. È questa prospettiva, un possibile prezzo legato a un no, che i giuristi valutano in modo diverso.
Michael Hahn, dell'Università di Berna, ha redatto un parere per il DFAE. Secondo lui il recepimento dinamico non allarga il campo d'applicazione degli accordi, e le misure di compensazione riequilibrano senza punire: «Ausgleichsmassnahmen sind eben keine Übelzufügung», le misure di compensazione non sono appunto una punizione. Il suo parere non tratta la questione del referendum27. Matthias Oesch vede nel recepimento dinamico «das Herzstück der neuen Verträge», il cuore dei nuovi accordi; un rifiuto resterebbe possibile, ma costoso, e la CGUE sarebbe imparziale28.
Carl Baudenbacher contesta l'effettiva indipendenza del tribunale arbitrale e ritiene che «jedes bedeutende Verfahren […] würde vor dem EuGH landen», ogni procedimento importante finirebbe davanti alla CGUE29. Uno studio del Centro per la democrazia di Aarau, al quale ha partecipato Andreas Glaser, conclude che i diritti popolari restano formalmente intatti ma perdono peso reale30. Il Consiglio federale risponde che i diritti di iniziativa e di referendum «restano pienamente garantiti»31.
Linee di frattura inattese
I giuristi sono divisi, e non sempre secondo la loro opinione sul merito. Thomas Cottier sostiene il pacchetto e respinge la doppia maggioranza; Michael Hahn difende il meccanismo delle misure di compensazione senza affrontare la questione del voto; altri criticano la procedura senza pronunciarsi sul contenuto degli accordi. Il disaccordo riguarda meno l'Europa che la Costituzione: fin dove può spingersi il Parlamento nell'inventare una procedura per un caso eccezionale?
Il diritto non darà una risposta definitiva. La scelta della regola di voto resta una decisione politica del Parlamento32, che il Consiglio nazionale affronterà in commissione il 12 e 13 novembre33. Per gli argomenti politici si legga Solo il Popolo o Popolo e Cantoni?; per il meccanismo istituzionale, la pagina Istituzionale.
Aggiornato il 15.10.2026: posizioni pubblicate dopo maggio 2026 e voti del Consiglio degli Stati, secondo i verbali ufficiali.
- 1CIP-S, 27.03.2026 Fonte
- 2Presentazione ufficiale, diapositiva 37p. 38
- 3Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.2p. 1002
- 4CIP-S, 27.03.2026 Fonte
- 5verbale di voto 8568 Fonte verbale di voto 8572 Fonte
- 6verbale di voto 8570 Fonte
- 7ATS, 01.10.2026 (versione francese) Fonte
- 8CIP-S, 27.03.2026 Fonte
- 9NZZ, 30.07.2025 Fonte
- 10unser-recht.ch, 15.04.2026 Fonte
- 11Jusletter, 17.08.2026, citato nel rapporto della CIP-S Fonte
- 12suisse-en-europe.ch, 26.06.2026 Fonte
- 13Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.3p. 1004
- 14CIP-S, 27.03.2026 Fonte
- 15IWP, 04.03.2025 Fonte
- 16Jusletter, 15.09.2025, citato nel rapporto della CIP-S Fonte
- 17Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.3p. 1004 Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.3p. 1005
- 18Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 262
- 19ALC: protocollo di modifica, art. 7sexiesp. 8
- 20Jusletter, 18.05.2026 Fonte
- 21Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3.10.1.3p. 449
- 22Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2.1p. 93 ALC: protocollo istituzionale, art. 4, cpv. 1p. 4
- 23ALC: protocollo istituzionale, art. 10, cpv. 2p. 8 ALC: protocollo istituzionale, appendice, art. II.1p. 22
- 24ALC: protocollo istituzionale, art. 10, cpv. 3-4p. 8
- 25ALC: protocollo istituzionale, art. 11p. 9 Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.3p. 1005
- 26Scheda Istituzionip. 8
- 27Parere Hahn, 29.08.2025, pag. 56 (versione tedesca) Fonte
- 28NZZ, 30.07.2025 Fonte
- 29Inside Paradeplatz, 07.12.2025 Fonte
- 30ZDA, 18.06.2026 Fonte
- 31Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.8.6p. 137
- 32Scheda Aspetti giuridicip. 1
- 33Parlamento, pianificazione della CPE-N (versione tedesca) Fonte