Immaginate una domenica di votazione in cui il 53 per cento dei votanti dice sì al pacchetto di accordi con l'Unione europea, e il pacchetto viene comunque respinto. Lo scenario non ha nulla di assurdo: basterebbe che la maggioranza dei Cantoni dicesse no. Tutto dipende da una questione che il Parlamento non ha ancora risolto: servirà soltanto la maggioranza del Popolo, o anche quella dei Cantoni?
Il Consiglio federale risponde «solo il Popolo». Il 30 settembre 2026 il Consiglio degli Stati ha risposto «il Popolo e i Cantoni», per due vie diverse1. Ora deve pronunciarsi il Consiglio nazionale. Dietro questo dibattito procedurale si gioca una questione di fondo sulla natura del pacchetto, sul peso dei piccoli Cantoni e sul modo in cui la Svizzera decide il proprio futuro europeo.
Due regole di voto, due aritmetiche
La Costituzione prevede due tipi di referendum per i trattati internazionali. Il referendum facoltativo si tiene solo se 50 000 cittadini (o 8 Cantoni) lo chiedono entro 100 giorni dalla pubblicazione dell'atto; in tal caso basta la maggioranza del Popolo2. Il referendum obbligatorio si tiene automaticamente ed esige sia la maggioranza del Popolo sia quella dei Cantoni. La Costituzione lo prevede in particolare per l'adesione a una «comunità sopranazionale»3.
Nel conteggio dei Cantoni, ogni Cantone vale un voto e i sei ex semicantoni mezzo voto. Il Cantone di Uri pesa così quanto quello di Zurigo, molto più popoloso. In concreto, la doppia maggioranza cambierebbe il valore di una scheda. Lucie, 19 anni, che a Neuchâtel voterà per la prima volta su un trattato europeo, vedrebbe il suo voto contare due volte: nel totale nazionale e nel risultato del suo Cantone.
Il cambio di regola non è neutro per l'esito. Secondo il politologo Adrian Vatter, sentito dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, la doppia maggioranza equivale di fatto a esigere circa il 55 per cento di sì4. Un'analisi pubblicata da Le Matin indica, in alcuni scenari, circa il 59 per cento5. Questi ordini di grandezza sono stime, non regole. Spiegano però perché una questione di procedura sia diventata una posta politica di primo piano.
Entrambi i campi invocano il passato, e ciascuno vi trova argomenti. Con la vecchia Costituzione il Parlamento ha sottoposto tre trattati al voto del Popolo e dei Cantoni senza che la Costituzione lo esigesse: l'adesione alla Società delle Nazioni nel 1920, l'accordo di libero scambio con la Comunità europea nel 1972 e lo Spazio economico europeo (SEE) nel 19926. L'accordo del 1972 è stato approvato dal 72,5 per cento dei votanti e da tutti i Cantoni7. Il SEE, invece, è stato respinto il 6 dicembre 1992 dal 50,3 per cento dei votanti e da 16 Cantoni8.
Da allora la regola è stata quella del referendum facoltativo. I Bilaterali I sono stati accolti nel 2000 dal 67,2 per cento dei votanti9; in Parlamento, la richiesta di un voto obbligatorio era stata respinta con 146 voti contro 2610. Schengen e Dublino, che prevedono già un recepimento del diritto europeo, sono stati approvati nel 2005 con il 54,6 per cento11. Nel 2012, infine, il 75,3 per cento dei votanti ha respinto un'iniziativa che voleva sottoporre al referendum obbligatorio i trattati contenenti norme di diritto importanti12.
Il Consiglio federale: seguire la Costituzione
Il 30 aprile 2025, e di nuovo il 12 agosto 2026, il Consiglio federale ha scelto il referendum facoltativo13. Il suo ragionamento, sviluppato nel messaggio, si riassume in tre punti. Anzitutto, il pacchetto non è un'adesione a una comunità sopranazionale: non ci sono organi indipendenti che decidono a maggioranza, né decisioni direttamente applicabili ai privati in ampi settori14. In secondo luogo, non tocca in profondità l'ordinamento costituzionale, non più dei Bilaterali I o di Schengen15. Infine, scostarsi dalla procedura prevista per un caso particolare creerebbe un precedente16.
Nel 2024 l'Ufficio federale di giustizia aveva concluso che una procedura di referendum obbligatorio al di fuori della Costituzione «con ogni probabilità» non ha base nel diritto costituzionale17. Quanto a una modifica della Costituzione, il Consiglio federale riconosce che le condizioni di revisione «non precludono» questa possibilità, ma la ritiene «rischiosa» in un'ottica di politica nazionale, perché si derogherebbe alla procedura prevista «senza coinvolgere il costituente»18.
In questo campo si schierano il PS, i Verdi, i Verdi liberali e il PEV; per i Verdi, un referendum obbligatorio contrario alle disposizioni vigenti costituirebbe «un precedente antidemocratico»19. Il 18 ottobre 2025 i delegati del PLR hanno sostenuto il pacchetto con 330 voti contro 104, per poi respingere la doppia maggioranza con 232 voti contro 18920.
I fautori della doppia maggioranza: un trattato fuori norma
Sul fronte opposto, l'UDC, l'UDF, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Unione svizzera dei contadini e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna hanno chiesto la doppia maggioranza durante la consultazione. Lo hanno fatto anche dieci Cantoni: Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Sciaffusa, i due Appenzello e il Ticino21. Il loro argomento centrale riguarda la natura del pacchetto. Con il recepimento dinamico del diritto, la Svizzera si impegna a integrare nei suoi accordi l'evoluzione futura del diritto europeo nei settori interessati22. Non ha un seggio nel Consiglio dell'UE né deputati al Parlamento europeo; i suoi esperti sono soltanto consultati durante l'elaborazione delle norme23. Se rifiuta un recepimento, la controversia passa prima al Comitato misto e può poi essere portata davanti a un tribunale arbitrale; se la Svizzera non ne rispetta la decisione, l'UE può adottare misure di compensazione, cioè sospendere in parte vantaggi previsti dagli accordi, non imporre alla Svizzera un pagamento24. Per i fautori della doppia maggioranza, un simile impegno tocca l'ordinamento costituzionale e il federalismo, e giustifica che i Cantoni abbiano voce in capitolo.
Rileggono la storia a modo loro: il 1972 e il 1992 dimostrano che un trattato di importanza eccezionale può essere sottoposto ai Cantoni anche senza obbligo. Il Cantone di Uri, citato nel rapporto sulla consultazione, riassume una posizione più sfumata: il referendum facoltativo è conforme alla Costituzione, ma per ragioni politiche e democratiche preferisce il voto obbligatorio25. In un'intervista alla NZZ am Sonntag verso il 20 settembre 2026, l'ex presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato di aver sempre messo in conto una maggioranza dei Cantoni26.
Due vie, un Parlamento diviso
Il Consiglio degli Stati ha aperto due strade verso la doppia maggioranza per la parte «stabilizzazione», che raggruppa la sostanza del pacchetto. La prima, un referendum detto sui generis («di un genere a sé»), consiste nello scrivere nel decreto stesso che esso «sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni», senza modificare la Costituzione. È stata adottata con 23 voti contro 17 e 3 astensioni27. La seconda passa attraverso un decreto costituzionale separato (26.425), che aggiunge alla Costituzione una disposizione transitoria in deroga all'articolo 121a sull'immigrazione. Come ogni modifica della Costituzione, questo decreto sarebbe sottoposto d'ufficio al voto del Popolo e dei Cantoni28. È stato adottato con 23 voti contro 18 e 2 astensioni29. La stessa sera la Camera ha approvato il decreto sulla stabilizzazione vero e proprio con 25 voti contro 16 e 2 astensioni30. Per la sicurezza alimentare e la sanità, secondo l'ATS, ha mantenuto il referendum facoltativo31.
Per un comitato referendario la differenza sarebbe tangibile: con la doppia maggioranza, contro la stabilizzazione non servirebbe più raccogliere 50 000 firme in 100 giorni, perché il voto sarebbe automatico.
Le commissioni, dal canto loro, si contraddicono. Quella delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati ha promosso il progetto 26.425, mentre quella della politica estera ha respinto il referendum obbligatorio con 8 voti contro 532. Al Consiglio nazionale, la Commissione delle istituzioni politiche si è espressa per la doppia maggioranza33, ma quella della politica estera ha rifiutato, il 2 giugno 2026, di dare seguito alla 26.425 con 15 voti contro 9. L'Alleanza del Centro ha rinviato la sua raccomandazione di voto sul pacchetto a dopo i dibattiti parlamentari34. Alla Conferenza dei Governi cantonali, 15 Cantoni erano per il facoltativo e 10 per l'obbligatorio35. Anche l'opinione pubblica appare divisa: in un sondaggio Demoscope pubblicato nell'ottobre 2025, il 51 per cento degli interpellati riteneva sufficiente la maggioranza del Popolo e il 39 per cento voleva la doppia maggioranza36. Nemmeno i giuristi sono unanimi, come mostra il nostro articolo Che cosa dicono i giuristi.
Che cosa è acquisito, che cosa no
Su un punto c'è consenso: l'ultima parola sulla forma del referendum spetta al Parlamento37. E qualunque sia la sua scelta, molto probabilmente il Popolo voterà. Con il referendum facoltativo, l'UDC, che combatte il pacchetto, non avrebbe grandi difficoltà a raccogliere le firme. Altra certezza: un no alla stabilizzazione impedirebbe anche l'entrata in vigore dei tre nuovi accordi, sull'energia elettrica, sulla sicurezza alimentare e sulla sanità38.
Tre domande restano aperte. Che cosa sceglierà il Consiglio nazionale, la cui Commissione delle istituzioni politiche affronterà il tema il 12 e 13 novembre39? Quale regola si applicherà all'accordo sull'energia elettrica, non ancora esaminato? E che sorte avrà l'iniziativa Bussola, che vuole estendere la doppia maggioranza a questo tipo di trattati? Il recepimento dinamico del diritto e le misure di compensazione sono spiegati in dettaglio nella pagina Istituzionale. Una cosa è certa: la regola scelta peserà sulla campagna, e forse sul risultato.
- 1ATS, 01.10.2026 (versione francese) Fonte
- 2Presentazione ufficiale, diapositiva 37p. 38
- 3Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.2p. 1002
- 4CIP-S, 27.03.2026 Fonte
- 5Le Matin, 2026 Fonte
- 6Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.3p. 1003
- 7Messaggio del Consiglio federalep. 35
- 8Messaggio del Consiglio federalep. 35
- 9Messaggio del Consiglio federalep. 36
- 10Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.3p. 1004
- 11Messaggio del Consiglio federalep. 37
- 12Scheda Aspetti giuridicip. 3
- 13Consiglio federale, 30.04.2025 Fonte Consiglio federale, 12.08.2026 Fonte
- 14Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.2p. 1002
- 15Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.3p. 1005
- 16Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.5p. 1007
- 17Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.3p. 1004
- 18Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.4p. 1006 Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.5p. 1007
- 19Risultati della consultazionep. 17
- 20SRF, 18.10.2025 Fonte Blick, 18.10.2025 (versione francese) Fonte
- 21Risultati della consultazionep. 16 Risultati della consultazionep. 17
- 22ALC: protocollo istituzionale, art. 5, cpv. 1p. 5
- 23Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2.1p. 93
- 24ALC: protocollo istituzionale, art. 10, cpv. 2p. 8 Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2.8p. 102
- 25Risultati della consultazionep. 17
- 26NZZ am Sonntag, settembre 2026 Fonte
- 27verbale di voto 8568 Fonte Prospetto S1-1, 04.09.2026 Fonte
- 28Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.4p. 1006
- 29verbale di voto 8572 Fonte
- 30verbale di voto 8570 Fonte
- 31ATS, 01.10.2026 (versione francese) Fonte
- 32CPE-S, 22.05.2026 Fonte
- 33SRF, 22.05.2026 Fonte
- 34Alleanza del Centro, 29.10.2025 (versione tedesca) Fonte
- 35CdC, 24.10.2025 (versione francese) Fonte
- 36La Télé, ottobre 2025 Fonte
- 37Scheda Aspetti giuridicip. 1
- 38Scheda Aspetti giuridicip. 1
- 39Parlamento, pianificazione della CPE-N (versione tedesca) Fonte