Accordo 05 su 9 · Alimentazione e salute
Alimentazione e agricoltura
La Svizzera applica ormai le regole UE su alimenti, veterinaria e salute dei vegetali, compresi vegetali e pesticidi, e accede al sistema di allarme europeo.
L'essenziale in 30 secondi
Cosa cambia
- Uno «spazio comune di sicurezza alimentare»: la Svizzera applica il diritto europeo su tutta la filiera alimentare. Ciò include le derrate vegetali e l'omologazione dei pesticidi. Protocollo sicurezza alimentare·art. 2·pag. 2Messaggio del Consiglio federale·n. 2.12·pag. 801
- Le norme tecniche della Commissione europea si applicano provvisoriamente in Svizzera non appena entrano in applicazione nell'UE, prima della decisione formale del Comitato misto. Protocollo sicurezza alimentare·art. 15·pag. 11
- La Svizzera ottiene l'accesso all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e diventa membro a pieno titolo del sistema europeo di allarme rapido per gli alimenti (RASFF). Scheda Agricoltura e alimenti·pag. 3Messaggio del Consiglio federale·pag. 834
- Eccezioni negoziate: OGM, detenzione e trasporto degli animali in Svizzera, etichette svizzere (gabbie, ingozzamento, metodi dolorosi), pellicce ottenute con crudeltà, carne bovina agli ormoni a determinate condizioni. Protocollo sicurezza alimentare·art. 7·pag. 4
- Parte agricola: una controversia potrà essere portata davanti a un tribunale arbitrale, senza la Corte di giustizia dell'UE; dazi doganali e contingenti sono esclusi dall'arbitrato. Agricoltura: protocollo di modifica·art. 7 bis·pag. 4
Vantaggi per la Svizzera
- Secondo il Consiglio federale, le autorità svizzere ricevono gli allarmi sugli alimenti pericolosi nello stesso momento degli Stati membri. La FRC, associazione romanda dei consumatori, saluta l'accesso all'EFSA e al RASFF. Scheda Agricoltura e alimenti·pag. 3FRC, 31 ottobre 2025
- Secondo il Consiglio federale, la CdC e 15 Cantoni, le imprese non dovranno più adattare ricette e imballaggi per vendere nell'UE. FAQ ufficiali·pag. 28Messaggio del Consiglio federale·pag. 799
- Le eccezioni preservano le regole svizzere sugli OGM, sulla protezione degli animali e sull'indicazione del Paese di produzione. Il Consiglio federale parla di un risultato che va «oltre l'obiettivo del mandato». Protocollo sicurezza alimentare·art. 7·pag. 4Scheda Agricoltura e alimenti·pag. 1
- Novità: nella parte agricola, una controversia va davanti a un tribunale arbitrale senza la CGUE. Una compensazione vi è possibile solo dopo una violazione dello stesso Accordo agricolo. Agricoltura: protocollo di modifica·art. 7 bis-7 ter·pag. 4
- Fromarte, l'Associazione dei piccoli contadini (VKMB) e l'Associazione svizzera delle DOP-IGP sostengono la parte agricola. Risultati della consultazione·pag. 62
Vincoli per la Svizzera
- La Svizzera recepisce gli sviluppi del diritto alimentare dell'UE senza votarli. Un rifiuto passa dal Comitato misto e dall'arbitrato, e può portare a misure di compensazione. Protocollo sicurezza alimentare·art. 21·pag. 14Messaggio del Consiglio federale·pag. 808
- Per applicare regole d'importazione diverse nei confronti dei Paesi terzi, la Svizzera dovrà negoziare una deroga con l'UE. Messaggio del Consiglio federale·pag. 929
- Costi: da 10,5 a 12,3 milioni di franchi all'anno per la Confederazione e fino a 24 posti di lavoro. Tutti i Cantoni lamentano i costi supplementari a loro carico. Messaggio del Consiglio federale·pag. 972Messaggio del Consiglio federale·pag. 974Risultati della consultazione·pag. 89
- L'Unione svizzera dei contadini teme una perdita di sovranità nei settori trasferiti al protocollo e chiede un voto di Popolo e Cantoni. Risultati della consultazione·pag. 62BauernZeitung, consultato il 14 ottobre 2026
- La FRC, pur favorevole, teme che la Svizzera debba «adottare regole poco favorevoli ai consumatori senza un reale margine di adattamento». FRC, 31 ottobre 2025
Nel quotidianoUn orticoltore che attende un prodotto contro un nuovo parassita dipenderà da una valutazione europea comune, svolta da un gruppo di Paesi vicini (la «zona Centrale»). La Svizzera può ancora rifiutare un prodotto, e le tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) aumenteranno.Certo Messaggio del Consiglio federale·pag. 895 Messaggio del Consiglio federale·pag. 896
Quanto costa il pacchetto alla Svizzera
- 10,50-12,30 milioni di franchi all'annoSicurezza alimentare (bilancio della Confederazione) · 2028-2032 Messaggio del Consiglio federale·pag. 972
- fino a 24 equivalenti a tempo pienoPersonale federale per la sicurezza alimentare · dal 2031 Messaggio del Consiglio federale·pag. 974
- circa 1 milione di franchi all'annoSalute dei vegetali, a carico dell'insieme dei Cantoni · dall'applicazione delle nuove regole Messaggio del Consiglio federale·pag. 902
L'essenziale del pacchetto
Recepimento dinamico del diritto dell'UE
Negli accordi sul mercato interno la Svizzera si impegna a recepire «nel più breve tempo possibile» i futuri sviluppi del diritto dell'UE che rientrano nel loro campo.
Il recepimento dinamico, passo per passo : Recepimento dinamico del diritto dell'UELa Svizzera non vota questo diritto
La Svizzera non è membro dell'UE: non ha né seggio né voto nel Consiglio dell'UE, né deputati al Parlamento europeo, né un commissario.
Chi adotta le regole recepite? : La Svizzera non vota questo dirittoControversie: Comitato misto, tribunale arbitrale, CGUE
Una controversia è dapprima discussa nel Comitato misto; se dopo tre mesi non c'è soluzione, ciascuna Parte può adire un tribunale arbitrale paritetico, nel quale la Svizzera e l'UE nominano ciascuna un arbitro.
La composizione delle controversie : Controversie: Comitato misto, tribunale arbitrale, CGUE
Nel dettaglio
Il testo
L'Accordo agricolo del 1999 viene diviso in due. Il Protocollo sulla sicurezza alimentare fa parte del mercato interno; la parte agricola no.
Uno spazio comune di sicurezza alimentare
Un nuovo protocollo copre tutta la filiera alimentare: produzione, trasformazione, vendita, alimenti per animali, salute e benessere degli animali, salute dei vegetali, pesticidi, etichettatura, controlli1. Due settori entrano nell'accordo: le derrate di origine non animale, come il «cioccolato al latte con nocciole» citato dal Consiglio federale, e l'omologazione dei pesticidi2.
In cambio, in questo settore l'UE non considera più la Svizzera un Paese terzo3. Le norme europee integrate si applicano direttamente in Svizzera4.
Le norme tecniche della Commissione, paragonabili a ordinanze, si applicano già provvisoriamente, prima della decisione formale del Comitato misto, l'organo comune Svizzera-UE. Lo scopo è avere in ogni momento le stesse regole, per esempio in caso di richiamo di un prodotto o di epizoozia5.
Recepimento del diritto, controversie e compensazione
Il protocollo passa al recepimento dinamico: la Svizzera segue l'evoluzione del diritto alimentare dell'UE, secondo le sue procedure6. Fin dall'inizio, il pacchetto recepisce 94 atti legislativi dell'UE, per tutti gli accordi7. Queste regole sono adottate dalle istituzioni dell'UE, dove la Svizzera non vota: non ha né un seggio nel Consiglio dell'UE né deputati europei. I suoi esperti sono consultati a monte8.
Se la Svizzera rifiuta un recepimento, il disaccordo va prima al Comitato misto, poi a un tribunale arbitrale9. Se non rispetta la decisione, l'UE può adottare misure di compensazione. Sono sospensioni parziali di vantaggi, in questo protocollo, in un altro accordo sul mercato interno o nell'Accordo agricolo. Devono essere proporzionate, sotto il controllo del tribunale arbitrale10.
La parte agricola è più protetta. Una compensazione può toccare l'agricoltura solo dopo una violazione dello stesso Accordo agricolo, protocollo compreso. Una controversia su un altro accordo non può toccarla11.
Le eccezioni
In questi settori la Svizzera non deve recepire il diritto europeo12:
- OGM, comprese le nuove tecniche genomiche. Uniche condizioni: accettare tracce accidentali sotto lo 0,9 % e gli alimenti per animali derivati da OGM autorizzati nell'UE13;
- animali: detenzione degli animali da reddito, trasporto sul territorio svizzero e divieto di transito stradale del bestiame da macello14;
- etichette svizzere sui prodotti importati: uova e conigli da allevamento in gabbia, ingozzamento, metodi dolorosi senza anestesia, oltre al divieto delle pellicce ottenute con crudeltà15;
- carne bovina agli ormoni, tollerata a cinque condizioni16.
L'indicazione del Paese di produzione resta obbligatoria; per i prodotti dell'UE basterà «UE»17.
Controlli e norme direttamente applicabili
I trasporti internazionali di animali e l'uccisione degli animali sono ormai disciplinati direttamente dai regolamenti europei18. Nei confronti della Svizzera la Commissione dispone delle stesse competenze di audit che verso uno Stato membro; i controlli nelle aziende agricole restano di competenza dei Cantoni19. La macellazione senza stordimento resta vietata e le agevolazioni per le piccole quantità sono mantenute20.
La parte agricola: una nuova composizione delle controversie
Nella parte agricola la novità è la composizione delle controversie. Una controversia va prima al Comitato misto dell'agricoltura, poi, senza soluzione entro tre mesi, davanti a un tribunale arbitrale, senza la Corte di giustizia dell'UE. I dazi doganali e i contingenti sono esclusi da questo arbitrato21. Gli allegati su dazi doganali, formaggio, vino, bio, frutta e verdura e DOP-IGP restano esclusi dal recepimento dinamico22.
- 1Protocollo sicurezza alimentare, art. 2p. 2
- 2Messaggio del Consiglio federalep. 801
- 3Protocollo sicurezza alimentare, art. 6p. 4
- 4Protocollo sicurezza alimentare, art. 13p. 10
- 5Protocollo sicurezza alimentare, art. 15p. 11 Messaggio del Consiglio federalep. 807
- 6Protocollo sicurezza alimentare, art. 13p. 10
- 7Scheda Istituzionip. 3
- 8Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2.1p. 93
- 9Protocollo sicurezza alimentare, art. 20p. 13
- 10Protocollo sicurezza alimentare, art. 21p. 14
- 11Agricoltura: protocollo di modifica, art. 7 terp. 4 Scheda Istituzionip. 7
- 12Protocollo sicurezza alimentare, art. 7p. 4
- 13Messaggio del Consiglio federalep. 832
- 14Protocollo sicurezza alimentare, art. 7 cpv. 1 lett. bp. 4
- 15Protocollo sicurezza alimentare, art. 7 cpv. 1 lett. bp. 5
- 16Protocollo sicurezza alimentare, art. 7 cpv. 1 lett. cp. 5
- 17Protocollo sicurezza alimentare, allegato I n. 49p. 41
- 18Messaggio del Consiglio federalep. 816
- 19Messaggio del Consiglio federalep. 811 Messaggio del Consiglio federalep. 812
- 20Messaggio del Consiglio federalep. 817 Messaggio del Consiglio federalep. 828
- 21Agricoltura: protocollo di modifica, art. 7 bisp. 4 Messaggio del Consiglio federalep. 539
- 22Scheda Agricoltura e alimentip. 2 Messaggio del Consiglio federalep. 542
Prima / dopo
Fonti della tabella:1.
- 1Messaggio del Consiglio federalep. 796 Messaggio del Consiglio federalep. 801 Messaggio del Consiglio federalep. 834 Messaggio del Consiglio federalep. 895 Messaggio del Consiglio federalep. 831 Messaggio del Consiglio federalep. 832 Protocollo sicurezza alimentare, art. 7p. 5 Messaggio del Consiglio federalep. 900 Agricoltura: protocollo di modifica, art. 7 bisp. 4
Nella vita quotidiana
Un panettiere di Saignelégier e i suoi additivi
Potrà usare esattamente gli additivi autorizzati nell'UE, nelle stesse quantità e nello stesso momento: lo sfasamento dell'elenco svizzero scompare. L'elenco svizzero degli aromi vietati è abolito; contano solo gli aromi dell'elenco europeo1.
CertoUn allevatore lucernese che esporta suinetti
Per un trasporto verso la Germania si applicherà direttamente il regolamento europeo sulla protezione degli animali durante il trasporto. Le corrispondenti norme svizzere diventano obsolete2.
CertoUn orticoltore di Payerne alle prese con un nuovo parassita
Secondo il Consiglio federale, grazie al sistema di autorizzazione europeo potrà disporre «più rapidamente di prodotti moderni ed efficaci». La Svizzera potrà rifiutare un prodotto che minaccia le sue acque sotterranee. In cambio, le tasse dell'USAV dovranno aumentare3.
Dipende dall'attuazioneUn consumatore ginevrino e un prodotto richiamato
Se un alimento pericoloso viene segnalato nell'UE, le autorità svizzere ricevono l'allarme nello stesso momento di quelle degli Stati membri. Nel 2013 la Svizzera aveva appreso dello scandalo delle lasagne alla carne di cavallo dai media. L'informazione al pubblico resta di competenza dell'USAV e dei Cantoni4.
CertoUn macellaio di Lugano e la carne bovina agli ormoni
La carne bovina d'oltremare trattata con ormoni che vende dovrà ormai entrare da un posto di confine svizzero, essere tracciata ed essere venduta solo al dettaglio, con etichettatura. Ogni anno la Svizzera farà rapporto alla Commissione. La formula «vendita diretta ai consumatori da parte dei commercianti al dettaglio» sembra escluderne l'uso nei ristoranti; l'USAV non l'ha confermato5.
ProbabileUn vivaista turgoviese
Se rilascia passaporti fitosanitari, sarà controllato almeno una volta all'anno, due volte in caso di organismo da quarantena prioritario. Una parte dei costi può essergli fatturata. Secondo il Consiglio federale, la maggior parte delle aziende agricole non sarà controllata più spesso6.
Probabile
- 1Messaggio del Consiglio federalep. 832
- 2Messaggio del Consiglio federalep. 816 Messaggio del Consiglio federalep. 818
- 3FAQ ufficialip. 29 Messaggio del Consiglio federalep. 895 Messaggio del Consiglio federalep. 896
- 4Scheda Agricoltura e alimentip. 3 Messaggio del Consiglio federalep. 834
- 5Protocollo sicurezza alimentare, art. 7 cpv. 1 lett. cp. 5
- 6Messaggio del Consiglio federalep. 900 Messaggio del Consiglio federalep. 903 FAQ ufficialip. 30
Effetti sul funzionamento della Svizzera
Democrazia diretta
Il Consiglio federale sottopone il protocollo a referendum facoltativo1. Per ogni nuova norma europea, la Svizzera dispone di due anni per le sue procedure, più un anno in caso di referendum2. Le norme tecniche della Commissione si applicano però prima della decisione formale3.Sovranità
La Svizzera non vota le regole che recepisce; un rifiuto passa dal Comitato misto e dall'arbitrato prima di qualsiasi misura di compensazione4.Cantoni
I chimici e i veterinari cantonali restano incaricati dei controlli. Le loro decisioni si fonderanno talvolta direttamente sul diritto europeo, per esempio per l'uccisione degli animali5. Per la salute dei vegetali i Cantoni dovranno sostenere un onere supplementare di circa 1 milione di franchi all'anno; altri costi non sono per ora stimabili6.Politica commerciale
Le regole sanitarie svizzere d'importazione seguiranno quelle dell'UE, come già avviene per i prodotti animali7. Il pacchetto non crea un'unione doganale: la Svizzera resta libera di concludere accordi di libero scambio, come quello dell'AELS con il Mercosur8.Costi
La sicurezza alimentare costerà alla Confederazione da 10,5 a 12,3 milioni di franchi all'anno dal 2028 al 2032, con fino a 24 posti9. Il contributo annuale all'EFSA e ai sistemi d'informazione dell'UE è stimato in circa 8,6 milioni di franchi, a titolo indicativo10. Per l'intero pacchetto, le uscite supplementari della Confederazione ammontano a «circa 1,4 miliardi di franchi all'anno», raggiunte nel 203511.- 1Decreto federale sicurezza alimentare, art. 3p. 1 Messaggio del Consiglio federalep. 930
- 2Protocollo sicurezza alimentare, art. 14p. 11
- 3Protocollo sicurezza alimentare, art. 15p. 11
- 4Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2.1p. 93 Protocollo sicurezza alimentare, art. 20-21p. 13
- 5Messaggio del Consiglio federalep. 817
- 6Messaggio del Consiglio federalep. 902 Messaggio del Consiglio federalep. 924
- 7Messaggio del Consiglio federalep. 910 Messaggio del Consiglio federalep. 929
- 8Messaggio del Consiglio federalep. 976
- 9Messaggio del Consiglio federalep. 972 Messaggio del Consiglio federalep. 974
- 10Messaggio del Consiglio federalep. 927
- 11Messaggio del Consiglio federale, n. 3.1.1p. 970
Pro e contro
Ogni posizione è attribuita a chi la sostiene e collegata ai testi. Le due colonne hanno lo stesso peso.
Argomenti dei favorevoli
- Consiglio federale
migliore protezione dei consumatori, accesso agevolato al mercato europeo, standard svizzeri preservati, politica agricola intatta1.
- CdC e 15 Cantoni
salutano l'estensione alle derrate vegetali, l'accesso all'EFSA e il sistema comune di autorizzazione dei pesticidi; nessun Cantone respinge il protocollo2.
- Alleanza del Centro, PLR, Verdi, PVL, PS
favorevoli al protocollo3.
- Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione delle città svizzere, SAB, economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori, Associazione svizzera dei banchieri
favorevoli4.
- FRC
favorevole con riserve; saluta l'accesso all'EFSA e al RASFF e il mantenimento delle eccezioni svizzere5.
- Fromarte, Associazione dei piccoli contadini, Associazione svizzera delle DOP-IGP
sostengono la parte agricola6.
Argomenti dei contrari
- UDC
respinge il protocollo e la parte agricola, in nome della sovranità e della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare7. Al Consiglio degli Stati, Hannes Germann (UDC) ha dichiarato: «Wir haben keinen eigenen politischen Spielraum mehr» («Non abbiamo più un margine di manovra politico nostro»)8.
- Unione svizzera dei contadini (USC)
senza una posizione chiara in consultazione; teme una perdita di sovranità, critica i costi e l'aumento dei controlli fitosanitari9. Chiede un voto di Popolo e Cantoni10.
- USAM
respinge il protocollo e si oppone alla dicitura «UE» al posto del Paese di produzione11.
- Svitto, Obvaldo, Turgovia, Nidvaldo
riserve sul recepimento dinamico, timore che le PMI non riescano a orientarsi o di un «livellamento verso il basso»12.
Riserve espresse da favorevoli al pacchetto:
- PS
critica l'eccezione sulla carne bovina agli ormoni13.
- FRC
teme regole «poco favorevoli ai consumatori senza un reale margine di adattamento»14.
- 1Scheda Agricoltura e alimentip. 2 Messaggio del Consiglio federalep. 928
- 2Messaggio del Consiglio federalep. 798
- 3Messaggio del Consiglio federalep. 799
- 4Messaggio del Consiglio federalep. 799
- 5FRC, 31 ottobre 2025 Fonte
- 6Risultati della consultazionep. 62
- 7Messaggio del Consiglio federalep. 536 Messaggio del Consiglio federalep. 799
- 8foodaktuell, 1° ottobre 2026 Fonte
- 9Risultati della consultazionep. 62 Messaggio del Consiglio federalep. 799
- 10BauernZeitung, consultato il 14 ottobre 2026 Fonte
- 11Messaggio del Consiglio federalep. 799 Risultati della consultazionep. 89
- 12Messaggio del Consiglio federalep. 799
- 13Risultati della consultazionep. 87
- 14FRC, 31 ottobre 2025 Fonte
Punti incerti
- Carne bovina agli ormoni nei ristoranti: il testo sembra escluderla, senza conferma ufficiale Protocollo sicurezza alimentare·art. 7 cpv. 1 lett. c·pag. 5.
- Dicitura «UE» al posto del Paese preciso: il suo effetto concreto per il consumatore non è chiarito Protocollo sicurezza alimentare·allegato I n. 49·pag. 41.
- Origine degli ingredienti e Swissness: il Messaggio non dice come le regole europee sull'ingrediente principale si coordinano con le regole svizzere sulla provenienza.
- Evoluzione futura del diritto europeo: un allentamento sulle nuove tecniche genomiche resterebbe senza effetto in Svizzera. Altri cambiamenti (igiene, etichettatura, pesticidi) andranno recepiti o rifiutati, con il rischio di un arbitrato e poi di misure di compensazione Messaggio del Consiglio federale·pag. 831 Messaggio del Consiglio federale·pag. 808.
- Prodotti del Mercosur rispediti dall'UE: senza unione doganale, dovrebbero pagare i dazi svizzeri; le regole d'origine non sono state analizzate nelle fonti ufficiali.
- Costi cantonali: in parte non stimabili Messaggio del Consiglio federale·pag. 924.
Fonti
- Messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 2026, n. 2.7 (parte agricola) e 2.12 (sicurezza alimentare) Messaggio del Consiglio federale·n. 2.7·pag. 533 Messaggio del Consiglio federale·n. 2.12·pag. 794
- Schede informative Agricoltura e sicurezza alimentare Scheda Agricoltura e alimenti·pag. 1 ed Elementi istituzionali Scheda Istituzioni·pag. 1
- Protocollo di modifica dell'Accordo agricolo Agricoltura: protocollo di modifica·pag. 1 e Protocollo sulla sicurezza alimentare Protocollo sicurezza alimentare·pag. 1
- Decreto federale sulla sicurezza alimentare Decreto federale sicurezza alimentare·pag. 1
- Domande frequenti FAQ ufficiali·pag. 27, rapporto sui risultati della consultazione Risultati della consultazione·pag. 61, panoramica degli atti giuridici dell'UE recepiti Elenco degli atti UE recepiti·pag. 3
- FRC FRC, 31 ottobre 2025; ATS ATS su parlament.ch, 1° ottobre 2026; foodaktuell foodaktuell, 1° ottobre 2026
Documenti ufficiali di questo tema, in versione italiana quando esiste.
- Scheda Agricoltura e alimentiScheda informativa: Accordo agricolo e sicurezza alimentare13 marzo 2026 · PDF, 3 pagine
- Messaggio del Consiglio federaleMessaggio concernente il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)»13 marzo 2026 · PDF, 1056 pagine
- FAQ ufficialiDomande frequenti13 marzo 2026 · PDF, 41 pagine
- Risultati della consultazioneRapporto sui risultati della procedura di consultazione13 marzo 2026 · PDF, 125 pagine
- Agricoltura: protocollo di modificaProtocollo di modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli13 marzo 2026 · PDF, 22 pagine
- Protocollo sicurezza alimentareProtocollo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare13 marzo 2026 · PDF, 68 pagine
- Decreto federale sicurezza alimentareDecreto federale sicurezza alimentare13 marzo 2026 · PDF, 57 pagine
- Elenco degli atti UE recepitiPanoramica degli atti legislativi dell'UE del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III)13 marzo 2026 · PDF, 20 pagine
Domande frequenti
Gli additivi autorizzati cambieranno?
Sì. La Svizzera applicherà esattamente l'elenco europeo degli additivi, con lo stesso calendario: lo sfasamento dell'elenco svizzero scompare. L'elenco svizzero degli aromi vietati è abolito Messaggio del Consiglio federale·pag. 832.
Approfondire con l'assistenteCome sarà autorizzato un pesticida?
La domanda sarà valutata in comune da un gruppo di Paesi vicini, la «zona Centrale», a cui la Svizzera aderisce. La Svizzera può ancora rifiutare un prodotto, per esempio per proteggere le sue acque sotterranee. Le tasse dell'USAV aumenteranno Messaggio del Consiglio federale·pag. 895 Messaggio del Consiglio federale·pag. 896.
Approfondire con l'assistenteChi autorizzerà i nuovi alimenti?
Solo la Commissione europea. Oggi l'USAV rilascia proprie autorizzazioni e riconosce già quelle della Commissione Messaggio del Consiglio federale·pag. 831.
Approfondire con l'assistenteCosa cambia il pacchetto in caso di alimento pericoloso?
La Svizzera diventa membro a pieno titolo del sistema europeo di allarme rapido (RASFF). Le sue autorità riceveranno l'allarme nello stesso momento degli Stati membri. L'informazione al pubblico resta di competenza dell'USAV e dei Cantoni Scheda Agricoltura e alimenti·pag. 3 Messaggio del Consiglio federale·pag. 834.
Approfondire con l'assistenteCosa cambia il pacchetto per i controlli?
I controlli restano di competenza dei Cantoni. La Commissione avrà nei confronti della Svizzera le stesse competenze di audit che verso uno Stato membro. I vivai che rilasciano passaporti fitosanitari saranno controllati almeno una volta all'anno Messaggio del Consiglio federale·pag. 811 Messaggio del Consiglio federale·pag. 812 Messaggio del Consiglio federale·pag. 900.
Approfondire con l'assistenteLa Svizzera potrà ancora importare carne bovina agli ormoni?
Sì, ma a condizioni nuove. La carne deve essere destinata al consumo in Svizzera ed entrare da un posto di confine svizzero. È venduta al dettaglio, etichettata e tracciata, e la Svizzera fa rapporto ogni anno alla Commissione Protocollo sicurezza alimentare·art. 7 cpv. 1 lett. c·pag. 5.
Approfondire con l'assistenteCosa cambia nell'etichettatura dell'origine della carne?
L'indicazione del Paese di produzione resta obbligatoria. Per i prodotti dell'UE sarà ormai accettata la dicitura «UE» al posto del Paese preciso Protocollo sicurezza alimentare·allegato I n. 49·pag. 41.
Approfondire con l'assistenteCosa cambia il pacchetto per gli OGM?
La Svizzera mantiene le sue regole, anche sulle nuove tecniche genomiche. Deve accettare tracce accidentali sotto lo 0,9 % e gli alimenti per animali derivati da OGM autorizzati nell'UE. Secondo il Consiglio federale, ciò corrisponde già alla prassi Protocollo sicurezza alimentare·art. 7 cpv. 1 lett. a·pag. 4 Messaggio del Consiglio federale·pag. 804 Messaggio del Consiglio federale·pag. 832.
Approfondire con l'assistenteCosa succede se la Svizzera rifiuta una nuova norma alimentare europea?
Il disaccordo va prima al Comitato misto, poi a un tribunale arbitrale. Se la Svizzera non rispetta la sua decisione, l'UE può sospendere in parte vantaggi: in questo protocollo, in un altro accordo sul mercato interno o nell'Accordo agricolo. Queste misure di compensazione devono essere proporzionate Protocollo sicurezza alimentare·art. 20·pag. 13 Protocollo sicurezza alimentare·art. 21·pag. 14.
Approfondire con l'assistenteCosa resta svizzero nell'agricoltura?
I dazi doganali e i contingenti, i pagamenti diretti, la protezione delle denominazioni d'origine (DOP-IGP) e le agevolazioni per la vendita in fattoria. Il pacchetto non crea un'unione doganale: la Svizzera resta libera di concludere i propri accordi di libero scambio Agricoltura: protocollo di modifica·art. 7 bis cpv. 4·pag. 4 Messaggio del Consiglio federale·pag. 542 FAQ ufficiali·pag. 27 Messaggio del Consiglio federale·pag. 828 Messaggio del Consiglio federale·pag. 976.
Approfondire con l'assistente