Accordo 01 su 9 · Istituzioni e finanze

Questioni isti­tu­zio­na­li

Recepimento del diritto dell'UE man mano che evolve, tribunale arbitrale per le controversie, misure di compensazione possibili in caso di rifiuto.

Aggiornato il Fonte principale ALC: protocollo istituzionale

L'es­sen­zia­le in 30 secondi

Cosa cambia

Vantaggi per la Svizzera

Vincoli per la Svizzera

Nel quotidianoQuando l'UE rivede una norma coperta, per esempio sul riconoscimento dei diplomi, la Svizzera deve pronunciarsi entro due anni, tre con un referendum. Se il Popolo rifiuta, la norma non si applica in Svizzera. Questo rifiuto può ormai portare al Comitato misto, a un arbitrato e poi a misure di compensazione.Certo ALC: protocollo istituzionale·art. 6, cpv. 2·pag. 6 Messaggio del Consiglio federale·n. 2.1.6.2.8·pag. 102

Quanto costa il pacchetto alla Svizzera

Tutti i costi del pacchetto

L'es­sen­zia­le del pacchetto

  1. Recepimento dinamico del diritto dell'UE

    Negli accordi sul mercato interno la Svizzera si impegna a recepire «nel più breve tempo possibile» i futuri sviluppi del diritto dell'UE che rientrano nel loro campo.

    Il recepimento dinamico, passo per passo : Recepimento dinamico del diritto dell'UE
  2. La Svizzera non vota questo diritto

    La Svizzera non è membro dell'UE: non ha né seggio né voto nel Consiglio dell'UE, né deputati al Parlamento europeo, né un commissario.

    Chi adotta le regole recepite? : La Svizzera non vota questo diritto
  3. Controversie: Comitato misto, tribunale arbitrale, CGUE

    Una controversia è dapprima discussa nel Comitato misto; se dopo tre mesi non c'è soluzione, ciascuna Parte può adire un tribunale arbitrale paritetico, nel quale la Svizzera e l'UE nominano ciascuna un arbitro.

    La composizione delle controversie : Controversie: Comitato misto, tribunale arbitrale, CGUE

Gli altri punti chiave del pacchetto

Nel dettaglio

7 rubriche · fonti pagina per pagina

Il testo

La parte isti­tu­zio­na­le cambia il modo in cui vivono gli ac­cor­di. Le loro regole se­gui­ran­no ormai l'e­vo­lu­zio­ne del di­rit­to del­l'UE, e un tri­bu­na­le ar­bi­tra­le de­ci­de­rà le con­tro­ver­sie. Fin dal­l'i­ni­zio, il pac­chet­to re­ce­pi­sce 94 atti le­gi­sla­ti­vi dell'UE1. Per il pro­fes­sor Mat­thias Oesch (Uni­ver­si­tà di Zurigo), «die dy­na­mi­sche Re­ch­tsü­ber­nah­me ist das Herz­stück der neuen Ver­trä­ge»: il è il cuore del pac­chet­to (CH Media, 28 luglio 2025; NZZ, 30 luglio 2025).

Queste regole si ap­pli­ca­no a sei ac­cor­di sul mer­ca­to in­ter­no: libera cir­co­la­zio­ne delle per­so­ne, tra­spor­ti ter­re­stri, tra­spor­to aereo, osta­co­li tec­ni­ci al com­mer­cio, ener­gia elet­tri­ca e si­cu­rez­za ali­men­ta­re. Val­go­no «per ana­lo­gia» per l'ac­cor­do sulla sanità. Non toc­ca­no né la po­li­ti­ca agri­co­la né l'Ac­cor­do di libero scam­bio del 19722.

Il recepimento dinamico, passo per passo

«Recepimento dinamico» significa che l'accordo segue l'evoluzione del diritto europeo. Non è un recepimento automatico: la Svizzera deve dire sì ogni volta.

  1. L'UE prepara una norma. La Commissione consulta gli esperti svizzeri come quelli degli Stati membri. È il decision shaping: si partecipa all'elaborazione, senza votare3. Le commissioni parlamentari sono informate e consultate (nuovo art. 152a della legge sul Parlamento)4.
  2. L'UE adotta la norma e ne informa la Svizzera nel Comitato misto, l'organo paritetico di ogni accordo. Lì si negoziano eventuali adeguamenti5.
  3. La Svizzera comunica se è necessaria un'approvazione interna: Parlamento, o addirittura Popolo6.
  4. Il Comitato misto decide, all'unanimità, quindi con il consenso della Svizzera. Può modificare solo gli allegati, non il campo di applicazione dell'accordo7.
  5. Segue la procedura svizzera. La decisione è un trattato internazionale. Il Parlamento la approva, oppure il Consiglio federale da solo se una legge gli delega i trattati di portata limitata. Se l'atto contiene norme importanti, è possibile il : 50'000 firme in 100 giorni8.
  6. Termine: due anni al massimo, prorogato di un anno se è avviata una procedura referendaria. Nel frattempo la norma si applica provvisoriamente, salvo che la Svizzera indichi che non è possibile9.

Sono re­ce­pi­te solo le norme che rien­tra­no nel campo di un ac­cor­do10. Il di­rit­to del lavoro eu­ro­peo, per esem­pio, non entra at­tra­ver­so l'ac­cor­do sulla libera cir­co­la­zio­ne, se­con­do il Con­si­glio fe­de­ra­le11 e il parere del pro­fes­sor Mi­chael Hahn, in­ca­ri­ca­to dal DFAE12.

Chi adotta le regole recepite?

Nel­l'UE gli atti le­gi­sla­ti­vi sono adot­ta­ti dal Par­la­men­to eu­ro­peo e dal Con­si­glio del­l'UE. La Sviz­ze­ra non è membro del­l'UE: non ha né un seggio nel Con­si­glio del­l'UE né de­pu­ta­ti eu­ro­pei. Non vota quindi le regole che re­ce­pi­rà (de­ci­sion making). A dif­fe­ren­za di Schen­gen, non par­te­ci­pa ai lavori del Con­si­glio, come nep­pu­re gli Stati SEE/AELS per il mer­ca­to in­ter­no13.

Può invece in­ter­ve­ni­re du­ran­te l'e­la­bo­ra­zio­ne (de­ci­sion sha­ping), at­tra­ver­so tre canali14:

  • la Commissione consulta gli esperti svizzeri allo stesso titolo di quelli degli Stati membri;
  • la Svizzera partecipa ad alcuni comitati di esperti nazionali che assistono la Commissione per gli (la «comitatologia»);
  • nel Comitato misto possono avere luogo scambi di opinioni.

Se­con­do il Con­si­glio fe­de­ra­le, questa par­te­ci­pa­zio­ne «e­qui­va­le a quella pre­vi­sta per gli Stati SEE/AELS». La Sviz­ze­ra può anche far valere i propri in­te­res­si tra­mi­te con­tat­ti di­ret­ti con gli Stati membri e con il Par­la­men­to eu­ro­peo15.

Per il Con­si­glio fe­de­ra­le, ri­spet­to alla si­tua­zio­ne at­tua­le, questo di­rit­to di par­te­ci­pa­zio­ne può essere con­si­de­ra­to un punto che «ac­cre­sce la so­vra­ni­tà della Sviz­ze­ra»16. Ogni re­ce­pi­men­to resta sog­get­to al­l'ap­pro­va­zio­ne sviz­ze­ra, con ri­ser­va di re­fe­ren­dum17. Per l'UDC, le pos­si­bi­li­tà d'in­fluen­za tra­mi­te il de­ci­sion sha­ping sono molto li­mi­ta­te18. Il Gruppo sviz­ze­ro per le re­gio­ni di mon­ta­gna parla di un di­rit­to di par­te­ci­pa­zio­ne senza di­rit­to di co­de­ci­sio­ne19. L'i­ni­zia­ti­va di Bus­so­la Europa s'in­ti­to­la «keine EU-Pas­si­v­mit­glied­schaf­t» (nes­su­na ade­sio­ne pas­si­va all'UE)20.

Se il Popolo dice no: lo scenario

  1. Il Popolo respinge il decreto di approvazione. La norma europea non si applica in Svizzera, e nessuno può invocarla davanti a un tribunale svizzero21.
  2. L'UE può ritenere che l'accordo sia stato violato. La controversia va prima al Comitato misto, poi, dopo tre mesi senza soluzione, al tribunale arbitrale22.
  3. Il tribunale dà torto alla Svizzera, e questa non si adegua entro il termine fissato. L'UE può allora adottare misure di compensazione: sospendere in parte vantaggi che gli accordi danno alla Svizzera. Secondo il Consiglio federale, servono a ovviare a una situazione di squilibrio e «non hanno dunque carattere punitivo»23.
  4. Queste misure hanno effetto al più presto tre mesi dopo la loro notifica. Il tribunale arbitrale può valutarne la proporzionalità in sei mesi. Non tolgono i diritti già acquisiti24.
  5. Possono toccare l'accordo in questione o un altro accordo sul mercato interno. Mai la ricerca né i programmi dell'UE; l'agricoltura solo se è violato l'accordo agricolo stesso25.

Limiti dello sce­na­rio. La Sviz­ze­ra «non po­treb­be tut­ta­via essere co­stret­ta» a re­ce­pi­re l'atto26. Non esi­sto­no né cri­te­ri pre­de­fi­ni­ti né pre­ce­den­ti per mi­su­ra­re la pro­por­zio­na­li­tà. A titolo di con­fron­to, l'as­so­cia­zio­ne a Schen­gen cessa au­to­ma­ti­ca­men­te se una con­tro­ver­sia su un re­ce­pi­men­to non è ri­sol­ta entro sei mesi27.

La com­po­si­zio­ne delle con­tro­ver­sie

  • Prima il Comitato misto: tre mesi per trovare una soluzione politica28.
  • Poi il tribunale arbitrale paritetico: tre arbitri (uno per parte, più un presidente comune), cancelleria presso la Corte permanente di arbitrato dell'Aia, decisione pubblica entro 12 mesi, al massimo 1529.
  • Rinvio alla CGUE: obbligatorio se l'interpretazione di una nozione di diritto dell'UE è pertinente e necessaria. Questa interpretazione vincola il tribunale, che poi decide la controversia30. Nessun rinvio per un'eccezione che non implica una nozione europea. Nel 2024 una procedura di rinvio alla CGUE durava in media 17,2 mesi31.
  • I privati non vi hanno accesso: le loro controversie restano davanti ai tribunali svizzeri32.

Due letture

Per il DFAE, la pe­ri­zia Hahn con­clu­de che le misure di com­pen­sa­zio­ne rie­qui­li­bra­no senza punire («Au­sglei­ch­smas­snah­men sind eben keine Übel­zu­fü­gun­g», pag. 56). Re­sta­no sog­get­te a un con­trol­lo della pro­por­zio­na­li­tà33. Sul fronte op­po­sto, Carl Bau­den­ba­cher, già pre­si­den­te della Corte AELS, con­te­sta l'in­di­pen­den­za del tri­bu­na­le: ogni con­tro­ver­sia im­por­tan­te «würde vor dem EuGH landen»34. Il pro­fes­sor An­dreas Glaser ri­tie­ne che il re­ce­pi­men­to di­na­mi­co e l'ar­bi­tra­to li­mi­ti­no il Par­la­men­to e il Tri­bu­na­le fe­de­ra­le35. Il pro­fes­sor Paul Richli giu­di­ca che le misure di com­pen­sa­zio­ne li­mi­ti­no la li­ber­tà di voto36.

Eccezioni, principi e garanzie

Tre livelli di protezione, di forza diversa37:

  • eccezione: la Svizzera non deve recepire il nuovo diritto in quel settore38;
  • principio: l'UE e la Svizzera «tengono presente» una regola, senza escludere il recepimento; in caso di controversia, le misure di compensazione devono essere più miti39;
  • garanzia: un impegno «preso in considerazione in buona fede» nella composizione delle controversie40.
Accordo Eccezioni Principi e garanzie
Libera circolazione Soggiorno: espulsione penale, riservato a chi esercita un'attività lucrativa, carta d'identità. Distacco: notifica preventiva di 4 giorni lavorativi al massimo, garanzia finanziaria, prova dello statuto di indipendente, non regressione. Sicurezza sociale: sei eccezioni, tra cui le prestazioni complementari e l'assegno per grandi invalidi, non versati all'estero41 Principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo»; garanzie sull'aiuto sociale e sulla notifica delle assunzioni42
Trasporti terrestri 40 tonnellate, , divieto di circolazione notturno e domenicale, orario cadenzato, capacità stradali alpine, tassa sul traffico pesante43 —
Ostacoli tecnici al commercio Preimballaggi (parte non armonizzata)44 —
Trasporto aereo Nessuna45 —
Energia elettrica Ipotesi svizzere sulla sicurezza dell'approvvigionamento46 Concessioni e canoni per i diritti d'acqua fuori dal campo dell'accordo, secondo il Consiglio federale47
Sicurezza alimentare OGM, benessere degli animali, carne bovina agli ormoni48 —
Sanità Nessuna49 —

Questi elen­chi cam­bia­no solo di comune ac­cor­do, con una re­vi­sio­ne del­l'ac­cor­do50.

Aiuti di Stato

Un aiuto di Stato è un van­tag­gio pub­bli­co se­let­ti­vo: sus­si­dio, pre­sti­to age­vo­la­to, ga­ran­zia o sgra­vio fi­sca­le. Le nuove regole ri­guar­da­no solo il tra­spor­to aereo, i tra­spor­ti ter­re­stri in­ter­na­zio­na­li e l'e­ner­gia elet­tri­ca51.

  • Una camera indipendente in seno alla Commissione della concorrenza (COMCO) esamina gli aiuti notificati ed emette un parere non vincolante52.
  • Solo un tribunale svizzero può dichiarare illecito un aiuto e chiederne la restituzione53.
  • Gli aiuti esistenti non vengono recuperati; si applica un periodo transitorio di cinque anni54.
  • Al di sotto di 300'000 euro su tre anni per impresa (soglia attuale), le regole non si applicano55.
  • Sei regimi federali di promozione dell'energia elettrica sono dichiarati compatibili56.

Re­sta­no fuori dal campo: banche can­to­na­li, isti­tu­ti can­to­na­li di as­si­cu­ra­zio­ne im­mo­bi­lia­re, edi­li­zia abi­ta­ti­va so­cia­le, traf­fi­co re­gio­na­le, agri­col­tu­ra e cul­tu­ra57.

Coo­pe­ra­zio­ne par­la­men­ta­re, dialogo e denuncia

  • Un comitato parlamentare misto paritetico, riunito almeno una volta all'anno, può chiedere informazioni e formulare raccomandazioni, senza potere decisionale58. Il suo decreto di approvazione non sottostà a referendum59.
  • Un dialogo ad alto livello annuale riunisce il capo del DFAE e un commissario europeo; la dichiarazione non è vincolante60.
  • Denuncia: ogni accordo è denunciabile, con effetto dopo sei mesi. La «clausola ghigliottina» dei Bilaterali I rimane: se uno di questi sette accordi è denunciato, cadono anche gli altri. Comprende il protocollo sulla sicurezza alimentare, collegato all'accordo agricolo. I nuovi accordi si denunciano da soli61. Non c'è una «super-ghigliottina» che leghi vecchi e nuovi accordi62. I diritti acquisiti sono preservati63.
  1. 1Scheda Istituzionip. 3 
  2. 2FAQ ufficialip. 3 
  3. 3ALC: protocollo istituzionale, art. 4, cpv. 1p. 4 
  4. 4Decreto federale stabilizzazione, allegato 6p. 89 
  5. 5ALC: protocollo istituzionale, art. 5, cpv. 3p. 5 Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2.3p. 95 
  6. 6ALC: protocollo istituzionale, art. 6, cpv. 1p. 5 
  7. 7ALC: protocollo istituzionale, art. 5, cpv. 4p. 5 Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.1p. 75 
  8. 8Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2.4p. 99 
  9. 9ALC: protocollo istituzionale, art. 6, cpv. 2-3p. 6 
  10. 10ALC: protocollo istituzionale, art. 1, cpv. 2p. 3 
  11. 11Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.1.2p. 88 
  12. 12Perizia Hahn, 29 agosto 2025 Fonte 
  13. 13Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2.1p. 93 
  14. 14Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2.1p. 92 ALC: protocollo istituzionale, art. 4p. 4 
  15. 15Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2.1p. 92 
  16. 16FAQ ufficialip. 6 
  17. 17Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.8.6p. 137 
  18. 18Risultati della consultazionep. 22 
  19. 19Risultati della consultazionep. 23 
  20. 20UFG, iniziativa Bussola Fonte 
  21. 21Scheda Aspetti giuridicip. 4 
  22. 22ALC: protocollo istituzionale, art. 10, cpv. 1-2p. 8 
  23. 23Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.4.3p. 113 
  24. 24ALC: protocollo istituzionale, art. 11p. 9 ALC: protocollo istituzionale, appendice, art. III.8p. 27 
  25. 25Scheda Istituzionip. 5 Scheda Istituzionip. 8 
  26. 26Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2.8p. 102 
  27. 27Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.3p. 1004 
  28. 28ALC: protocollo istituzionale, art. 10, cpv. 2p. 8 
  29. 29ALC: protocollo istituzionale, appendice, art. II.1p. 22 ALC: protocollo istituzionale, appendice, art. I.2p. 19 ALC: protocollo istituzionale, appendice, art. III.8p. 27 
  30. 30ALC: protocollo istituzionale, art. 10, cpv. 3-4p. 8 
  31. 31Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.4.2p. 110 
  32. 32Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.4p. 105 
  33. 33Perizia Hahn, 29 agosto 2025 Fonte 
  34. 34Inside Paradeplatz, 7 dicembre 2025 Fonte 
  35. 35CIP-S, 27 marzo 2026 Fonte 
  36. 36IWP, 4 marzo 2025 Fonte 
  37. 37Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3.6.1p. 284 
  38. 38ALC: protocollo istituzionale, art. 5, cpv. 7p. 5 
  39. 39ALC: protocollo istituzionale, art. 5, cpv. 10p. 5 
  40. 40ALC: protocollo istituzionale, art. 10, cpv. 6p. 8 
  41. 41ALC: protocollo istituzionale, art. 5, cpv. 7p. 5 ALC: protocollo di modifica, art. 5octiesp. 5 ALC: protocollo di modifica, art. 7noniesp. 10 Messaggio del Consiglio federalep. 305 
  42. 42ALC: protocollo istituzionale, art. 5, cpv. 10p. 5 
  43. 43Trasporti terrestri: prot. istituzionale, art. 5, cpv. 7p. 4 
  44. 44MRA: protocollo istituzionale, art. 5, cpv. 7p. 4 
  45. 45Trasporto aereo: prot. istituzionale, art. 5, cpv. 7p. 5 
  46. 46Accordo sull'energia elettrica, art. 27, cpv. 8p. 16 
  47. 47Messaggio del Consiglio federale, n. 2.11.6.9p. 704 
  48. 48Protocollo sicurezza alimentare, art. 7p. 4 
  49. 49Accordo sulla sanità, art. 5, cpv. 5p. 6 
  50. 50Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2.7p. 102 
  51. 51Scheda Aiuti di Statop. 2 
  52. 52Messaggio del Consiglio federale, n. 2.2.1p. 141 
  53. 53Scheda Aiuti di Statop. 2 
  54. 54Scheda Aiuti di Statop. 3 Scheda Aiuti di Statop. 1 
  55. 55Messaggio del Consiglio federalep. 148 
  56. 56Messaggio del Consiglio federale, n. 2.11.6.10p. 705 
  57. 57FAQ ufficialip. 13 Scheda Aiuti di Statop. 2 Messaggio del Consiglio federale, n. 2.2.1p. 141 
  58. 58Protocollo cooperazione parlamentare, art. 3-4p. 2 
  59. 59Decreto federale coop. parlamentare, art. 2p. 1 
  60. 60Dichiarazione dialogo ad alto livellop. 1 
  61. 61FAQ ufficialip. 2 
  62. 62Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.1.4p. 89 
  63. 63ALC: protocollo istituzionale, art. 20, cpv. 3p. 13 

Prima / dopo

TemaOggiCon il pacchetto
Aggiornamento degli accordi
Solo se entrambe le parti lo vogliono; l'UE può bloccare1
Obbligo reciproco di recepimento, approvazione svizzera necessaria2
Diritto dell'UE recepito fin dall'inizio
—
94 atti legislativi3
Termine per la Svizzera
Nessuno
2 anni, 3 anni con referendum4
Controversia non risolta
Resta senza soluzione giuridica
Comitato misto, poi tribunale arbitrale dopo 3 mesi5
Reazione dell'UE a un disaccordo
Misure unilaterali possibili (borsa, Orizzonte Europa)6
Misure di compensazione dopo l'arbitrato, proporzionate, esclusi i programmi dell'UE7
Sentenze della CGUE da considerare
Quelle anteriori alla firma (ALC, trasporto aereo)
Quelle anteriori e posteriori alla firma8
Aiuti di Stato
Parere non vincolante della COMCO per il trasporto aereo
Controllo in 3 settori, decisione di un tribunale svizzero9
Coinvolgimento dei Cantoni
Convenzione solo per Schengen
Convenzione propria del pacchetto10
  1. 1Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2p. 90 
  2. 2ALC: protocollo istituzionale, art. 5p. 5 
  3. 3Scheda Istituzionip. 3 
  4. 4ALC: protocollo istituzionale, art. 6, cpv. 2p. 6 
  5. 5ALC: protocollo istituzionale, art. 10p. 8 
  6. 6FAQ ufficialip. 8 
  7. 7Scheda Istituzionip. 8 
  8. 8ALC: protocollo istituzionale, art. 7, cpv. 2p. 7 
  9. 9Scheda Aiuti di Statop. 2 
  10. 10Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.7.1p. 119 

Nella vita quotidiana

Grado di certezza:CertoProbabileDipende dall'attuazione
  • Una direttiva sulle qualifiche pro­fes­sio­na­li rivista a Bruxelles

    L'UE modifica le sue regole sul riconoscimento dei diplomi. Lo notifica al Comitato misto della libera circolazione. Il Parlamento approva il recepimento, un comitato lancia il referendum, e il Popolo dice no entro i tre anni. La norma non si applica in Svizzera. Il disaccordo passa al Comitato misto, poi l'UE può adire il tribunale arbitrale. Se vince e la Svizzera non si muove, può adottare una misura di compensazione proporzionata1. Il meccanismo è certo; lo scenario è immaginato.

    Certo
  • La di­soc­cu­pa­zio­ne dei frontalieri, un caso reale

    Il 28 settembre 2026 l'UE ha adottato una revisione del regolamento 883/2004: sarebbe lo Stato dell'ultimo impiego a pagare la disoccupazione dei frontalieri2. La Svizzera non ha votato questa norma: non ha né un seggio nel Consiglio dell'UE né deputati europei. Il suo recepimento richiede una decisione del Comitato misto e il consenso esplicito della Svizzera. La SECO stima il costo tra 500 e 800 milioni di franchi all'anno3. Il 17 settembre 2026 il Consiglio nazionale ha adottato una mozione dell'UDC che chiede di rifiutare questo recepimento. Il voto: 109 voti contro 72 e 5 astensioni, secondo la stampa4. Non è stabilito come sarà trattata una norma adottata prima dell'entrata in vigore del pacchetto.

    Dipende dall'attuazione
  • I piloti di elicottero con più di 60 anni

    Esempio fittizio del Consiglio federale: la Svizzera lascia volare i suoi piloti fino a 65 anni, e l'UE fissa il limite a 60 anni. La Svizzera si rifiuta di seguire una decisione arbitrale. L'UE potrebbe non riconoscere più le licenze dei piloti svizzeri con più di 60 anni. Non potrebbe escludere la Svizzera dalla ricerca. Secondo il Consiglio federale, il tribunale arbitrale, se adito, potrebbe giudicare proporzionata questa misura limitata ai piloti con più di 60 anni5.

    Probabile
  • Un produttore di elettricità del­l'O­ber­land bernese e i suoi sussidi

    Esempio ufficiale: un concorrente del Baden-Württemberg contesta i sussidi che il Cantone di Berna versa al produttore bernese. L'autorità svizzera di sorveglianza degli aiuti di Stato esamina il caso. Se ritiene l'aiuto contrario all'Accordo sull'energia elettrica, chiede al Cantone di recuperarlo. Se questo rifiuta, si rivolge alla giustizia; il Tribunale federale decide in ultima istanza6.

    Certo
  • Autisti di camion svizzeri respinti all'estero

    Esempio fittizio del Consiglio federale: uno Stato membro non riconosce gli attestati svizzeri degli autisti di veicoli pesanti. Oggi esiste solo la via diplomatica. Domani la Svizzera potrà adire il tribunale arbitrale, che chiederà alla CGUE come interpretare le norme europee e poi deciderà7.

    Certo
  • Un giudice losannese davanti a una nozione di diritto europeo

    Quando applica l'Accordo sulla libera circolazione, dovrà tenere conto anche delle sentenze recenti della Corte di giustizia dell'UE. Finora contavano solo quelle anteriori alla firma8.

    Certo
  1. 1ALC: protocollo istituzionale, art. 6, cpv. 2p. 6 Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2.8p. 102 
  2. 2Consiglio dell'UE, 28 settembre 2026 Fonte 
  3. 3SECO, stato al 1° ottobre 2026 Fonte 
  4. 4Curia Vista, mozione 26.3615 Fonte 
  5. 5Scheda Istituzionip. 8 
  6. 6Scheda Aiuti di Statop. 3 
  7. 7Scheda Istituzionip. 8 
  8. 8ALC: protocollo istituzionale, art. 7, cpv. 2p. 7 

Effetti sul fun­zio­na­men­to della Svizzera

Democrazia diretta

Cosa cambia: un ri­fiu­to può ormai com­por­ta­re misure di com­pen­sa­zio­ne, cioè la so­spen­sio­ne par­zia­le di van­tag­gi pre­vi­sti dagli ac­cor­di1. Se un'i­ni­zia­ti­va ac­cet­ta­ta con­trad­di­ce un ac­cor­do, il Con­si­glio fe­de­ra­le spera che il Tri­bu­na­le fe­de­ra­le possa far pre­va­le­re la legge sviz­ze­ra. È un'a­spet­ta­ti­va, non una regola2. Il re­fe­ren­dum resta pos­si­bi­le contro ogni re­ce­pi­men­to im­por­tan­te3.

Parlamento e tribunali

Il Par­la­men­to sarà con­sul­ta­to prima, fin dal­l'e­la­bo­ra­zio­ne delle regole eu­ro­pee, e ri­ce­ve­rà un rap­por­to di mo­ni­to­rag­gio a ogni le­gi­sla­tu­ra4. I tri­bu­na­li sviz­ze­ri do­vran­no se­gui­re anche la giu­ri­spru­den­za re­cen­te della CGUE per le no­zio­ni di di­rit­to eu­ro­peo5. Il Par­la­men­to man­tie­ne la com­pe­ten­za di ap­pro­va­re i re­ce­pi­men­ti6.

Cantoni

I Can­to­ni sa­ran­no as­so­cia­ti alla po­si­zio­ne sviz­ze­ra quando sono toc­ca­te le loro com­pe­ten­ze: co­mi­ta­ti misti, con­tro­ver­sie, dia­lo­go ad alto li­vel­lo. Lo or­ga­niz­za una con­ven­zio­ne ap­pro­va­ta dal Con­si­glio fe­de­ra­le il 22 aprile 2026. Sarà fir­ma­ta dopo i di­bat­ti­ti par­la­men­ta­ri, con l'ap­pro­va­zio­ne della Con­fe­ren­za dei Go­ver­ni can­to­na­li (CdC)7. Per gli aiuti di Stato, l'in­sie­me dei Can­to­ni avrà bi­so­gno di 8,5 posti per la messa in opera, poi di 2 posti per­ma­nen­ti8. Se­con­do il Con­si­glio fe­de­ra­le, la ri­par­ti­zio­ne delle com­pe­ten­ze resta la stessa9. Il 24 ot­to­bre 2025, 21 Can­to­ni hanno so­ste­nu­to il pac­chet­to, 4 si sono op­po­sti (SZ, NW, SH, TI) e 1 si è aste­nu­to (OW), se­con­do la CdC10.

Costi

Per l'in­te­ro pac­chet­to, il Con­si­glio fe­de­ra­le stima uscite sup­ple­men­ta­ri della Con­fe­de­ra­zio­ne di «circa 1,4 mi­liar­di di fran­chi al­l'an­no», un im­por­to rag­giun­to nel 203511. Più del 90 % va ai pro­gram­mi del­l'UE e al con­tri­bu­to (vedi la pagina Con­tri­bu­to e costo del pac­chet­to). La parte isti­tu­zio­na­le in sé costa poco: 0,2 mi­lio­ni di fran­chi nel 2027, poi 0,25 mi­lio­ni al­l'an­no dal 2031 per la sor­ve­glian­za degli aiuti di Stato12. Il pac­chet­to ri­chie­de 105-115 posti fe­de­ra­li, com­pen­sa­ti nel budget esi­sten­te13.

Il tipo di referendum

Il Con­si­glio fe­de­ra­le pro­po­ne quat­tro de­cre­ti se­pa­ra­ti, sot­to­po­sti a re­fe­ren­dum fa­col­ta­ti­vo14:

  • la «stabilizzazione», cioè l'aggiornamento degli accordi esistenti, le regole istituzionali, i programmi e il contributo;
  • l'energia elettrica;
  • la sicurezza alimentare;
  • la sanità.

Per un sì ba­ste­reb­be la sola mag­gio­ran­za del Popolo. Un no al de­cre­to «sta­bi­liz­za­zio­ne» bloc­che­reb­be anche i tre nuovi ac­cor­di15. Se­con­do il Con­si­glio fe­de­ra­le, il pac­chet­to non è un'a­de­sio­ne a una co­mu­ni­tà so­vra­na­zio­na­le16. Un voto ob­bli­ga­to­rio senza base co­sti­tu­zio­na­le cree­reb­be un pre­ce­den­te, se­con­do il Con­si­glio fe­de­ra­le17. È il Par­la­men­to a de­ci­de­re in ultima istan­za18.

Il 30 set­tem­bre 2026 il Con­si­glio degli Stati ha adot­ta­to il de­cre­to «sta­bi­liz­za­zio­ne» con 25 voti contro 16 e 2 asten­sio­ni19. Ha scelto la di Popolo e Can­to­ni, per due vie. La prima è un re­fe­ren­dum ob­bli­ga­to­rio sui ge­ne­ris, deciso per questo caso senza una base espli­ci­ta nella Co­sti­tu­zio­ne (23 voti contro 17, 3 asten­sio­ni)20. La se­con­da è un de­cre­to co­sti­tu­zio­na­le se­pa­ra­to, l'i­ni­zia­ti­va par­la­men­ta­re 26.425 (23 contro 18, 2 asten­sio­ni)21. Lascia così la scelta al Con­si­glio na­zio­na­le22.

Il dibattito tra giuristi:

  • Contro il sui generis: Astrid Epiney («keine Verfassungsgrundlage») e Stefan G. Schmid, sentiti dalla commissione23. Matthias Oesch ritiene che un caso simile «liegt hier kaum vor» (CH Media, 28 luglio 2025). Martin Dumermuth, già direttore dell'Ufficio federale di giustizia, giudica incostituzionale anche la 26.425 (Jusletter, 17 agosto 2026).
  • Per la doppia maggioranza: Andreas Glaser24. Paul Richli vede «mehr Argumente für als gegen das doppelte Mehr»25. La difende anche l'ex giudice federale Hansjörg Seiler (Jusletter, 15 settembre 2025).
  1. 1Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2.8p. 102 
  2. 2Messaggio del Consiglio federale, n. 4.1p. 999 
  3. 3Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.8.6p. 137 
  4. 4Decreto federale stabilizzazione, allegato 6p. 89 
  5. 5ALC: protocollo istituzionale, art. 7, cpv. 2p. 7 
  6. 6Messaggio del Consiglio federale, n. 2.1.6.2.4p. 99 
  7. 7Consiglio federale, 22 aprile 2026 Fonte 
  8. 8Messaggio del Consiglio federale, n. 2.2.11.2p. 245 
  9. 9Messaggio del Consiglio federale, n. 3.2.1p. 976 
  10. 10CdC, 24 ottobre 2025 Fonte 
  11. 11Messaggio del Consiglio federale, n. 3.1.1p. 970 
  12. 12Messaggio del Consiglio federalep. 972 
  13. 13Messaggio del Consiglio federalep. 973 
  14. 14Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.1p. 1000 
  15. 15Scheda Aspetti giuridicip. 1 
  16. 16Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.2p. 1002 
  17. 17Messaggio del Consiglio federale, n. 4.2.2.1.5p. 1007 
  18. 18Scheda Aspetti giuridicip. 1 
  19. 19Verbale di voto 8570, 30 settembre 2026 Fonte 
  20. 20Verbale di voto 8568, 30 settembre 2026 Fonte 
  21. 21Verbale di voto 8572, 30 settembre 2026 Fonte 
  22. 22ATS, 1° ottobre 2026 Fonte 
  23. 23CIP-S, 27 marzo 2026 Fonte 
  24. 24CIP-S, 27 marzo 2026 Fonte 
  25. 25IWP, 4 marzo 2025 Fonte 

Pro e contro

Ogni posizione è attribuita a chi la sostiene e collegata ai testi. Le due colonne hanno lo stesso peso.

Argomenti dei favorevoli

  • Consiglio federale

    «recepimento dinamico non vuol dire recepimento automatico»1; il diritto di partecipazione può essere considerato un punto che «accresce la sovranità della Svizzera»2.

  • CdC e una maggioranza dei Cantoni

    certezza del diritto, procedure nazionali e democrazia diretta rispettate3.

  • PS

    il decision shaping rafforzerebbe la legittimazione democratica4.

  • economiesuisse

    , Unione svizzera degli imprenditori, Associazione svizzera dei banchieri: nessun automatismo, eccezioni ottenute5.

  • PLR

    i suoi delegati hanno sostenuto il pacchetto con 330 voti contro 104, e respinto la doppia maggioranza con 232 voti contro 1896.

  • Verdi liberali

    il Consiglio nazionale deve «correggere il tiro» sul tipo di referendum7. I Verdi vedono in un referendum obbligatorio contrario alle disposizioni vigenti «un precedente antidemocratico»8.

Argomenti dei contrari

  • UDC e UDF

    il recepimento «sarebbe una forma di recepimento automatico», perché un rifiuto può comportare misure di compensazione9.

  • UDC

    il ruolo della CGUE equivale a «giudici stranieri»; ingerenza nelle competenze cantonali in materia di aiuti di Stato10.

  • Bussola Europa

    la sua iniziativa popolare, riuscita con 111'422 firme, vuole imporre la doppia maggioranza per questo tipo di trattati11.

  • autonomiesuisse

    alla Svizzera resterebbe solo un «diritto di veto» al prezzo di misure di compensazione12.

  • Riserve espresse da favorevoli al pacchetto:

  • Alleanza del Centro

    sostegno condizionato a correttivi interni, tra cui il controllo democratico13; critica l'obbligo di ricorso dell'autorità di sorveglianza degli aiuti di Stato14.

  • USS

    la nozione di aiuto potrebbe essere interpretata in modo troppo ampio per imprese come le FFS15.

  1. 1FAQ ufficialip. 8 
  2. 2FAQ ufficialip. 6 
  3. 3Risultati della consultazionep. 21 
  4. 4Risultati della consultazionep. 22 
  5. 5Risultati della consultazionep. 23 
  6. 6Blick, 18 ottobre 2025 Fonte 
  7. 7PVL, 30 settembre 2026 Fonte 
  8. 8Risultati della consultazionep. 17 
  9. 9Risultati della consultazionep. 22 
  10. 10Risultati della consultazionep. 24 Risultati della consultazionep. 17 
  11. 11UFG, iniziativa Bussola Fonte 
  12. 12Swiss Economics, 5 marzo 2026 Fonte 
  13. 13Alleanza del Centro, 29 ottobre 2025 Fonte 
  14. 14Risultati della consultazionep. 32 
  15. 15Risultati della consultazionep. 33 

Punti incerti

  1. Il ritmo reale dei recepimenti e la quota che passerà dal Parlamento: il Messaggio non fornisce stime.
  2. La proporzionalità delle misure di compensazione: nessun criterio predefinito, nessun precedente.
  3. L'effetto dissuasivo di una misura di compensazione sulle votazioni è una tesi degli oppositori; nessun dato permette ancora di verificarla.
  4. Il Tribunale federale potrà far prevalere una legge posteriore contraria all'accordo? Il Consiglio federale lo spera Messaggio del Consiglio federale·n. 4.1·pag. 999.
  5. Il tipo di referendum: decisione del Consiglio nazionale attesa; testo finale del Consiglio degli Stati non pubblicato al 14 ottobre 2026; nessuna data ufficiale di votazione. Secondo l'ATS, il voto potrebbe tenersi nel 2027 o nel 2028 ATS, 1° ottobre 2026.
  6. Il confine del campo degli aiuti di Stato per le aziende industriali comunali (produzione, rete, ) resta da precisare nella pratica.

Fonti

Documenti ufficiali di questo tema, in versione italiana quando esiste.

  1. ALC: protocollo istituzionaleProtocollo istituzionale dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone13 marzo 2026 · PDF, 35 pagine
  2. Scheda IstituzioniScheda informativa: Elementi istituzionali13 marzo 2026 · PDF, 8 pagine
  3. Scheda Aspetti giuridiciScheda informativa: Aspetti giuridici del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III)13 marzo 2026 · PDF, 4 pagine
  4. Messaggio del Consiglio federaleMessaggio concernente il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)»13 marzo 2026 · PDF, 1056 pagine
  5. Scheda Aiuti di StatoScheda informativa: Aiuti di Stato13 marzo 2026 · PDF, 3 pagine
  6. FAQ ufficialiDomande frequenti13 marzo 2026 · PDF, 41 pagine
  7. Risultati della consultazioneRapporto sui risultati della procedura di consultazione13 marzo 2026 · PDF, 125 pagine
  8. Protocollo cooperazione parlamentareProtocollo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea riguardante la cooperazione parlamentare13 marzo 2026 · PDF, 3 pagine
  9. Dichiarazione dialogo ad alto livelloDichiarazione comune della Confederazione Svizzera e dell'Unione europea sull'istituzione di un dialogo ad alto livello sull'ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea13 marzo 2026 · PDF, 3 pagine
  10. Decreto federale stabilizzazioneDecreto federale stabilizzazione13 marzo 2026 · PDF, 95 pagine
  11. Decreto federale coop. parlamentareDecreto federale protocollo cooperazione parlamentare13 marzo 2026 · PDF, 1 pagine

Domande frequenti

Cos'è il recepimento dinamico del diritto UE con i Bilaterali III?

È l'impegno della Svizzera a recepire «nel più breve tempo possibile» il nuovo diritto dell'UE che rientra nel campo di sei accordi sul mercato interno. Ogni recepimento passa da una decisione del Comitato misto, poi dall'abituale approvazione svizzera ALC: protocollo istituzionale·art. 5, cpv. 1·pag. 5 Messaggio del Consiglio federale·n. 2.1.6.2.4·pag. 98. Fin dall'inizio, il pacchetto recepisce 94 atti legislativi dell'UE Scheda Istituzioni·pag. 3.

Approfondire con l'assistente
Il recepimento del diritto UE è automatico?

No. Il Comitato misto decide all'unanimità, quindi con il consenso svizzero. Poi approva il Parlamento, o il Consiglio federale per un atto di portata limitata, con riserva di referendum Messaggio del Consiglio federale·n. 2.1.6.2.4·pag. 99. L'UDC e l'UDF ritengono che lo sia nella pratica, a causa delle misure di compensazione Risultati della consultazione·pag. 22.

Approfondire con l'assistente
Cosa succede se il Popolo dice no a un recepimento del diritto UE?

La norma non si applica in Svizzera. Il disaccordo va prima al Comitato misto, poi, dopo tre mesi, al tribunale arbitrale. Se la Svizzera è giudicata in torto e non si adegua, l'UE può adottare misure di compensazione proporzionate. La Svizzera non può essere costretta a recepire l'atto ALC: protocollo istituzionale·art. 10, cpv. 2·pag. 8 Messaggio del Consiglio federale·n. 2.1.6.2.8·pag. 102.

Approfondire con l'assistente
Che ruolo ha la Corte di giustizia UE negli accordi Svizzera-UE?

Su richiesta del tribunale arbitrale, interpreta una nozione di diritto dell'UE quando è pertinente e necessario. La sua interpretazione vincola il tribunale, ma è quest'ultimo a decidere la controversia. Non può intervenire di propria iniziativa ALC: protocollo istituzionale·art. 10, cpv. 3-4·pag. 8 Scheda Istituzioni·pag. 4.

Approfondire con l'assistente
Come funziona il tribunale arbitrale tra Svizzera e UE?

Ogni parte nomina un arbitro, e i due scelgono il presidente. La cancelleria è presso la Corte permanente di arbitrato dell'Aia. La decisione arriva entro 12 mesi, al massimo 15, escluso il rinvio alla CGUE. Solo la Svizzera e l'UE possono adirlo ALC: protocollo istituzionale·appendice, art. III.8·pag. 27 Messaggio del Consiglio federale·n. 2.1.6.4·pag. 105.

Approfondire con l'assistente
Cos'è una misura di compensazione?

È la sospensione parziale di vantaggi previsti dagli accordi, quando una decisione del tribunale arbitrale non è rispettata. Può riguardare l'accordo in questione o un altro accordo sul mercato interno. Deve essere proporzionata, e il tribunale arbitrale può controllarlo. Ha effetto al più presto dopo tre mesi, senza effetto retroattivo, e mai nei programmi dell'UE ALC: protocollo istituzionale·art. 11·pag. 9 Scheda Istituzioni·pag. 8.

Approfondire con l'assistente
Doppia maggioranza sui Bilaterali III: cosa ha deciso il Parlamento?

Il Consiglio federale propone il referendum facoltativo (maggioranza del Popolo). Il 30 settembre 2026 il Consiglio degli Stati ha scelto la doppia maggioranza di Popolo e Cantoni per due vie. La prima è un referendum obbligatorio sui generis (23 voti contro 17, 3 astensioni). La seconda è un decreto costituzionale, l'iniziativa parlamentare 26.425 (23 contro 18, 2 astensioni). Il Consiglio nazionale deve ancora decidere Consiglio degli Stati, verbale di voto 8568, 30 settembre 2026 Consiglio degli Stati, verbale di voto 8572, 30 settembre 2026.

Approfondire con l'assistente
Cosa cambia il pacchetto per il Ticino e gli altri Cantoni?

I Cantoni ricevono nuovi compiti, soprattutto la sorveglianza degli aiuti di Stato. Una convenzione, approvata dal Consiglio federale il 22 aprile 2026, organizza la loro partecipazione ai negoziati e ai comitati misti Consiglio federale, 22 aprile 2026. Secondo il Consiglio federale, la ripartizione delle competenze resta la stessa Messaggio del Consiglio federale·n. 3.2.1·pag. 976.

Approfondire con l'assistente
Quali settori sono toccati dalle regole sugli aiuti di Stato?

Tre settori: il trasporto aereo, i trasporti terrestri internazionali e l'energia elettrica. Una camera della COMCO vi esaminerà sussidi, prestiti e garanzie pubblici; solo un tribunale svizzero potrà esigerne la restituzione Scheda Aiuti di Stato·pag. 2. Le banche cantonali e la loro garanzia dello Stato non sono interessate FAQ ufficiali·pag. 13.

Approfondire con l'assistente
Si può uscire dagli accordi? Esiste ancora la clausola ghigliottina?

Ogni accordo resta denunciabile, con effetto dopo sei mesi. La «clausola ghigliottina» dei Bilaterali I rimane: se uno di questi sette accordi è denunciato, cadono anche gli altri. I nuovi accordi (energia elettrica, sanità, contributo) possono invece essere denunciati da soli FAQ ufficiali·pag. 2.

Approfondire con l'assistente

Per ap­pro­fon­di­re

  1. 1E per me?Cosa cambia per la vostra situazione, accordo per accordo.
  2. 2Aiuto al votoAlcune domande riguardano questo tema. Pochi minuti.
  3. 3Fare una domandaUna domanda precisa? Risposta tratta dai testi, con la pagina citata.

Cerca nel sito