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Misura 14: la protezione dei rap­pre­sen­tan­ti del personale che divide i sostenitori dei Bilaterali III

Preavviso, procedura di due mesi, fino a 10 mesi di salario: la misura 14 protegge i rappresentanti del personale e divide sindacati e padronato.

· aggiornato il 15 ottobre 2026

In un'a­zien­da lu­cer­ne­se di 120 di­pen­den­ti, un membro della com­mis­sio­ne del per­so­na­le viene a sapere che la di­re­zio­ne vuole se­pa­rar­si da lui. Oggi, se con­te­sta il li­cen­zia­men­to, può ot­te­ne­re al mas­si­mo sei mesi di sa­la­rio come in­den­ni­tà. Con la «mi­su­ra 14», il datore di lavoro do­vreb­be prima in­viar­gli un pre­av­vi­so mo­ti­va­to, cer­ca­re con lui una so­lu­zio­ne per due mesi al mas­si­mo, e ri­schie­reb­be fino a dieci mesi di sa­la­rio in caso di di­sdet­ta abu­si­va1.

Questa di­spo­si­zio­ne del di­rit­to del lavoro sviz­ze­ro non figura in nessun ac­cor­do con l'U­nio­ne eu­ro­pea. Fa però parte delle quat­tor­di­ci misure in­ter­ne di che il Con­si­glio fe­de­ra­le ha col­le­ga­to al pac­chet­to, e che com­ple­ta­no le misure col­la­te­ra­li in vigore dal 20042. I sin­da­ca­ti ne fanno una con­di­zio­ne del loro so­ste­gno, una parte del pa­dro­na­to fa­vo­re­vo­le al pac­chet­to la re­spin­ge, e il 30 set­tem­bre 2026 il Con­si­glio degli Stati l'ha man­te­nu­ta. Il Con­si­glio na­zio­na­le deve ancora de­ci­de­re.

Perché quattordici misure interne

Tutto parte dal ca­pi­to­lo sa­la­ria­le del pac­chet­to. La Sviz­ze­ra re­ce­pi­sce il di­rit­to eu­ro­peo sul di­stac­co dei la­vo­ra­to­ri, cioè sui di­pen­den­ti che un'im­pre­sa del­l'UE invia tem­po­ra­nea­men­te a la­vo­ra­re in Sviz­ze­ra. Il prin­ci­pio della «pa­ri­tà di re­tri­bu­zio­ne per lo stesso lavoro nello stesso luogo» è con­fer­ma­to, e il con­trol­lo da parte delle com­mis­sio­ni pa­ri­te­ti­che e dei Can­to­ni è ri­co­no­sciu­to3. Queste regole eu­ro­pee sa­ran­no re­ce­pi­te man mano che evol­vo­no, senza che la Sviz­ze­ra le voti, ma il Paese ha ot­te­nu­to una clau­so­la di non re­gres­sio­ne: non dovrà re­ce­pi­re una futura mo­di­fi­ca che in­de­bo­li­sca in modo si­gni­fi­ca­ti­vo la pro­te­zio­ne con­cor­da­ta, «in par­ti­co­la­re re­tri­bu­zio­ne e in­den­ni­tà»4. Ha dovuto invece fare delle con­ces­sio­ni. Il ter­mi­ne di no­ti­fi­ca pre­li­mi­na­re per le im­pre­se estere passa da otto giorni civili a quat­tro giorni la­vo­ra­ti­vi, e sol­tan­to nei set­to­ri a ri­schio de­fi­ni­ti dalla Sviz­ze­ra; la cau­zio­ne potrà essere chie­sta solo in caso di re­ci­di­va5. Se il ramo ac­ces­so­rio del­l'e­di­li­zia fosse clas­si­fi­ca­to set­to­re a ri­schio, un'im­pre­sa di ges­sa­tu­ra del­l'Al­ta Savoia che lavora su un can­tie­re gi­ne­vri­no do­vreb­be così an­nun­ciar­si con quat­tro giorni la­vo­ra­ti­vi di an­ti­ci­po, e non ver­se­reb­be più d'uf­fi­cio una cau­zio­ne6. Il Con­si­glio fe­de­ra­le ri­co­no­sce che «è stato tut­ta­via ne­ces­sa­rio ac­cor­da­re alcune con­ces­sio­ni all'UE»7.

Per com­pen­sa­re, le parti so­cia­li e i Can­to­ni hanno ne­go­zia­to sotto la guida del con­si­glie­re fe­de­ra­le Guy Par­me­lin. Il mes­sag­gio men­zio­na più di 80 col­lo­qui de­di­ca­ti alla pro­te­zio­ne dei salari8. Un'in­te­sa è stata tro­va­ta il 17 feb­bra­io 2025. Il 21 marzo 2025 il Con­si­glio fe­de­ra­le ha adot­ta­to quat­tor­di­ci misure: tre­di­ci sulle quali sin­da­ca­ti, datori di lavoro e Can­to­ni si erano ac­cor­da­ti, e una quat­tor­di­ce­si­ma ag­giun­ta di sua ini­zia­ti­va, senza ac­cor­do tra le parti so­cia­li9.

Le prime tre­di­ci cam­bia­no so­prat­tut­to la vita delle im­pre­se. Le no­ti­fi­che av­ver­ran­no tra­mi­te una pro­ce­du­ra cen­tra­liz­za­ta e au­to­ma­tiz­za­ta. Le im­pre­se estere do­vran­no de­si­gna­re una per­so­na di con­tat­to in Sviz­ze­ra. Nel­l'e­di­li­zia, l'ap­pal­ta­to­re pri­ma­rio ri­spon­de­rà delle pene con­ven­zio­na­li non pagate dai suoi su­bap­pal­ta­to­ri. Infine, il datore di lavoro estero dovrà rim­bor­sa­re le spese di viag­gio e di al­log­gio ai prezzi sviz­ze­ri10.

Che cosa cambia con­cre­ta­men­te la misura 14

La misura 14 in­tro­du­ce un nuovo ar­ti­co­lo 335l nel Codice delle ob­bli­ga­zio­ni; le san­zio­ni fi­gu­ra­no al­l'ar­ti­co­lo 336a11. Si ap­pli­ca alle im­pre­se con almeno 50 la­vo­ra­to­ri, ossia circa il 2 per cento delle im­pre­se12. Pro­teg­ge i rap­pre­sen­tan­ti eletti del per­so­na­le, i membri pa­ri­te­ti­ci di una cassa pen­sio­ni e alcuni membri di co­mi­ta­ti di set­to­re co­per­ti da un con­trat­to col­let­ti­vo di lavoro di­chia­ra­to di ob­bli­ga­to­rie­tà ge­ne­ra­le.

Prima di li­cen­zia­re una di queste per­so­ne, il datore di lavoro deve in­viar­le un pre­av­vi­so mo­ti­va­to. Il la­vo­ra­to­re può chie­de­re un col­lo­quio, e le due parti cer­ca­no in buona fede una so­lu­zio­ne, per esem­pio un posto equi­va­len­te, senza ob­bli­go di ri­sul­ta­to. La pro­ce­du­ra dura al mas­si­mo due mesi, e la di­sdet­ta non può essere data prima della sua con­clu­sio­ne. Le san­zio­ni au­men­ta­no: un li­cen­zia­men­to abu­si­vo può co­sta­re fino a dieci mesi di sa­la­rio, e un li­cen­zia­men­to dato senza ri­spet­ta­re la pro­ce­du­ra almeno quat­tro mesi13. Un con­trat­to col­let­ti­vo può pre­ve­de­re una so­lu­zio­ne equi­va­len­te.

In con­cre­to, la misura impone una pro­ce­du­ra prima di ogni li­cen­zia­men­to di un rap­pre­sen­tan­te del per­so­na­le e rende l'er­ro­re più co­sto­so; non lo vieta. Se­con­do il mes­sag­gio sa­reb­be­ro in­te­res­sa­te da 5000 a 7000 per­so­ne, cioè circa lo 0,15 per cento dei di­pen­den­ti del set­to­re pri­va­to; se­con­do i sin­da­ca­ti, i li­cen­zia­men­ti in­te­res­sa­ti sa­reb­be­ro meno di dieci all'anno14.

Il Con­si­glio fe­de­ra­le la giu­sti­fi­ca con l'e­qui­li­brio del pac­chet­to e con gli im­pe­gni della Sviz­ze­ra nei con­fron­ti del­l'Or­ga­niz­za­zio­ne in­ter­na­zio­na­le del lavoro, in se­gui­to a un re­cla­mo del­l'U­nio­ne sin­da­ca­le sviz­ze­ra15. L'ha ade­gua­ta l'11 feb­bra­io 2026, dopo la con­sul­ta­zio­ne16.

Una linea di frattura nel campo dei sostenitori

Il dibattito non ricalca la consueta contrapposizione tra sostenitori e avversari del pacchetto. Attraversa invece il campo di chi lo sostiene.

Sul ver­san­te sin­da­ca­le, la misura 14 è un tas­sel­lo fon­da­men­ta­le. L'U­nio­ne sin­da­ca­le sviz­ze­ra giu­di­ca «in­di­spen­sa­bi­le» la pro­te­zio­ne dal li­cen­zia­men­to e lega il suo so­ste­gno al pac­chet­to al­l'a­do­zio­ne delle quat­tor­di­ci misure senza mo­di­fi­che17. Tra­vail.Suisse scrive che «que­ste 14 misure di po­li­ti­ca in­ter­na sono es­sen­zia­li per ap­pro­va­re i nuovi ac­cor­di bi­la­te­ra­li», se­gna­lan­do però lacune nei set­to­ri senza con­trat­to col­let­ti­vo, come il com­mer­cio al det­ta­glio18.

Sul ver­san­te pa­dro­na­le il ri­fiu­to è netto, ma ri­guar­da solo questa misura. eco­no­mie­suis­se e l'U­nio­ne sviz­ze­ra degli im­pren­di­to­ri dicono sì al pac­chet­to e alle misure da 1 a 13, ma no alla misura 1419. Du­ran­te la con­sul­ta­zio­ne l'han­no re­spin­ta anche l'USAM, il PLR, l'Al­lean­za del Centro, i Verdi li­be­ra­li e l'As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra dei ban­chie­ri, ri­te­nen­do­la priva di nesso con il pac­chet­to e lesiva del «ca­rat­te­re li­be­ra­le del mer­ca­to del lavoro»20. Il pre­si­den­te del­l'U­SAM ha di­chia­ra­to che la sua or­ga­niz­za­zio­ne so­stie­ne gli ac­cor­di, ma «non a qual­sia­si prez­zo», e che la misura 14 non tocca di­ret­ta­men­te la pro­te­zio­ne dei salari21. Ga­stro­Suis­se, che so­stie­ne la sta­bi­liz­za­zio­ne e le misure da 1 a 13, «re­spin­ge con fer­mez­za» l'e­sten­sio­ne della pro­te­zio­ne dal li­cen­zia­men­to dei rap­pre­sen­tan­ti dei la­vo­ra­to­ri22.

Nel com­ples­so, il ca­pi­to­lo sa­la­ria­le è stato ac­col­to bene in con­sul­ta­zio­ne, con 71 pareri fa­vo­re­vo­li, 8 con­tra­ri e 8 senza una po­si­zio­ne chiara su 8723. Lo scon­tro si con­cen­tra quindi su una sola misura, che ri­guar­da qual­che mi­glia­io di per­so­ne.

In Parlamento, un vento che è girato più volte

In com­mis­sio­ne la misura ha avuto al­ter­ne for­tu­ne. La Com­mis­sio­ne del­l'e­co­no­mia e dei tri­bu­ti del Con­si­glio degli Stati l'ha re­spin­ta l'11 agosto 2026 con 8 voti contro 4 e 1 asten­sio­ne; il pre­si­den­te del­l'USS ha de­fi­ni­to questo voto «scan­da­lo­so»24. La Com­mis­sio­ne della po­li­ti­ca estera, in­ca­ri­ca­ta del dos­sier, l'ha poi man­te­nu­ta il 14 agosto con 7 voti contro 3 e 2 asten­sio­ni.

In plenum, il 30 set­tem­bre 2026, il Con­si­glio degli Stati ha re­spin­to la pro­po­sta di stral­cia­re la misura 14 con 26 voti contro 19, senza asten­sio­ni25. Il dos­sier passa ora al Con­si­glio na­zio­na­le. La sua Com­mis­sio­ne della po­li­ti­ca estera si riu­ni­sce dal 19 al 21 ot­to­bre, il 5 e 6 no­vem­bre e dal 16 al 18 no­vem­bre, prima della ses­sio­ne in­ver­na­le dal 30 no­vem­bre al 18 di­cem­bre 2026. Se la Camera del popolo stral­cias­se la misura, la que­stio­ne tor­ne­reb­be nella pro­ce­du­ra di ap­pia­na­men­to delle di­ver­gen­ze tra le due Camere, al pari della tassa sul­l'im­mi­gra­zio­ne o del­l'e­strat­to del ca­sel­la­rio giu­di­zia­le chie­sto ai cit­ta­di­ni eu­ro­pei26.

Una posta giuridica limitata, un peso politico reale

Sul piano giu­ri­di­co la posta è li­mi­ta­ta: la misura 14 rien­tra nel di­rit­to sviz­ze­ro, che il Par­la­men­to può mo­di­fi­ca­re li­be­ra­men­te senza toc­ca­re gli ac­cor­di con l'UE. Le nuove regole sul di­stac­co, invece, si ap­pli­che­reb­be­ro sol­tan­to 36 mesi dopo l'en­tra­ta in vigore del pac­chet­to27.

Sul piano po­li­ti­co, al con­tra­rio, la misura pesa molto. Il suo man­te­ni­men­to con­so­li­da il so­ste­gno sin­da­ca­le; il suo stral­cio sod­di­sfe­reb­be le or­ga­niz­za­zio­ni pa­dro­na­li che la com­bat­to­no, ma l'USS ha legato il pro­prio ap­pog­gio al pac­chet­to al­l'in­sie­me delle quat­tor­di­ci misure. La sorte di questa di­spo­si­zio­ne po­treb­be quindi in­flui­re sulla mo­bi­li­ta­zio­ne del­l'u­no o del­l'al­tro campo al mo­men­to della vo­ta­zio­ne po­po­la­re, la cui data non è fis­sa­ta.

Le altre regole sui salari e sul distacco sono spiegate nella pagina Libera circolazione e salari. I voti del Consiglio degli Stati sono riassunti nel nostro articolo.

  1. 1Decreto federale stabilizzazione, art. 335l COp. 82 Decreto federale stabilizzazione, art. 336a COp. 84 
  2. 2Scheda Protezione dei salarip. 1 
  3. 3ALC: protocollo istituzionale, art. 5, cpv. 10p. 5 
  4. 4ALC: protocollo di modifica, art. 5undeciesp. 6 Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 281 
  5. 5ALC: protocollo di modifica, art. 5octiesp. 5 ALC: protocollo di modifica, art. 5noniesp. 6 
  6. 6Messaggio del Consiglio federalep. 394 
  7. 7Scheda Protezione dei salarip. 3 
  8. 8Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 269 
  9. 9Consiglio federale, 21.03.2025 Fonte DFAE, cronologia, pag. 6 Fonte 
  10. 10Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 325 Decreto federale stabilizzazione, art. 2a LDistp. 65 
  11. 11Decreto federale stabilizzazione, art. 335l COp. 82 Decreto federale stabilizzazione, art. 336a COp. 84 
  12. 12Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 443 
  13. 13Decreto federale stabilizzazione, art. 336a COp. 84 
  14. 14Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 443 
  15. 15Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 273 
  16. 16RTS, 11.02.2026 Fonte 
  17. 17USS, 11.02.2026 (versione francese) Fonte 
  18. 18Travail.Suisse, 17.06.2026 (versione francese) Fonte 
  19. 19Unione svizzera degli imprenditori (versione tedesca) Fonte 
  20. 20Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 271 
  21. 21RTS, 11.08.2026 Fonte 
  22. 22GastroSuisse, 31.10.2025 (versione tedesca) Fonte 
  23. 23Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 271 
  24. 24RTS, 11.08.2026 Fonte 
  25. 25Consiglio degli Stati, verbale di voto 8558 Fonte 
  26. 26ATS su parlament.ch, 01.10.2026 (versione francese) Fonte 
  27. 27ALC: protocollo di modifica, art. 23terp. 14 

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