In un'azienda lucernese di 120 dipendenti, un membro della commissione del personale viene a sapere che la direzione vuole separarsi da lui. Oggi, se contesta il licenziamento, può ottenere al massimo sei mesi di salario come indennità. Con la «misura 14», il datore di lavoro dovrebbe prima inviargli un preavviso motivato, cercare con lui una soluzione per due mesi al massimo, e rischierebbe fino a dieci mesi di salario in caso di disdetta abusiva1.
Questa disposizione del diritto del lavoro svizzero non figura in nessun accordo con l'Unione europea. Fa però parte delle quattordici misure interne di protezione dei salari che il Consiglio federale ha collegato al pacchetto, e che completano le misure collaterali in vigore dal 20042. I sindacati ne fanno una condizione del loro sostegno, una parte del padronato favorevole al pacchetto la respinge, e il 30 settembre 2026 il Consiglio degli Stati l'ha mantenuta. Il Consiglio nazionale deve ancora decidere.
Perché quattordici misure interne
Tutto parte dal capitolo salariale del pacchetto. La Svizzera recepisce il diritto europeo sul distacco dei lavoratori, cioè sui dipendenti che un'impresa dell'UE invia temporaneamente a lavorare in Svizzera. Il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» è confermato, e il controllo da parte delle commissioni paritetiche e dei Cantoni è riconosciuto3. Queste regole europee saranno recepite man mano che evolvono, senza che la Svizzera le voti, ma il Paese ha ottenuto una clausola di non regressione: non dovrà recepire una futura modifica che indebolisca in modo significativo la protezione concordata, «in particolare retribuzione e indennità»4. Ha dovuto invece fare delle concessioni. Il termine di notifica preliminare per le imprese estere passa da otto giorni civili a quattro giorni lavorativi, e soltanto nei settori a rischio definiti dalla Svizzera; la cauzione potrà essere chiesta solo in caso di recidiva5. Se il ramo accessorio dell'edilizia fosse classificato settore a rischio, un'impresa di gessatura dell'Alta Savoia che lavora su un cantiere ginevrino dovrebbe così annunciarsi con quattro giorni lavorativi di anticipo, e non verserebbe più d'ufficio una cauzione6. Il Consiglio federale riconosce che «è stato tuttavia necessario accordare alcune concessioni all'UE»7.
Per compensare, le parti sociali e i Cantoni hanno negoziato sotto la guida del consigliere federale Guy Parmelin. Il messaggio menziona più di 80 colloqui dedicati alla protezione dei salari8. Un'intesa è stata trovata il 17 febbraio 2025. Il 21 marzo 2025 il Consiglio federale ha adottato quattordici misure: tredici sulle quali sindacati, datori di lavoro e Cantoni si erano accordati, e una quattordicesima aggiunta di sua iniziativa, senza accordo tra le parti sociali9.
Le prime tredici cambiano soprattutto la vita delle imprese. Le notifiche avverranno tramite una procedura centralizzata e automatizzata. Le imprese estere dovranno designare una persona di contatto in Svizzera. Nell'edilizia, l'appaltatore primario risponderà delle pene convenzionali non pagate dai suoi subappaltatori. Infine, il datore di lavoro estero dovrà rimborsare le spese di viaggio e di alloggio ai prezzi svizzeri10.
Che cosa cambia concretamente la misura 14
La misura 14 introduce un nuovo articolo 335l nel Codice delle obbligazioni; le sanzioni figurano all'articolo 336a11. Si applica alle imprese con almeno 50 lavoratori, ossia circa il 2 per cento delle imprese12. Protegge i rappresentanti eletti del personale, i membri paritetici di una cassa pensioni e alcuni membri di comitati di settore coperti da un contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale.
Prima di licenziare una di queste persone, il datore di lavoro deve inviarle un preavviso motivato. Il lavoratore può chiedere un colloquio, e le due parti cercano in buona fede una soluzione, per esempio un posto equivalente, senza obbligo di risultato. La procedura dura al massimo due mesi, e la disdetta non può essere data prima della sua conclusione. Le sanzioni aumentano: un licenziamento abusivo può costare fino a dieci mesi di salario, e un licenziamento dato senza rispettare la procedura almeno quattro mesi13. Un contratto collettivo può prevedere una soluzione equivalente.
In concreto, la misura impone una procedura prima di ogni licenziamento di un rappresentante del personale e rende l'errore più costoso; non lo vieta. Secondo il messaggio sarebbero interessate da 5000 a 7000 persone, cioè circa lo 0,15 per cento dei dipendenti del settore privato; secondo i sindacati, i licenziamenti interessati sarebbero meno di dieci all'anno14.
Il Consiglio federale la giustifica con l'equilibrio del pacchetto e con gli impegni della Svizzera nei confronti dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in seguito a un reclamo dell'Unione sindacale svizzera15. L'ha adeguata l'11 febbraio 2026, dopo la consultazione16.
Una linea di frattura nel campo dei sostenitori
Il dibattito non ricalca la consueta contrapposizione tra sostenitori e avversari del pacchetto. Attraversa invece il campo di chi lo sostiene.
Sul versante sindacale, la misura 14 è un tassello fondamentale. L'Unione sindacale svizzera giudica «indispensabile» la protezione dal licenziamento e lega il suo sostegno al pacchetto all'adozione delle quattordici misure senza modifiche17. Travail.Suisse scrive che «queste 14 misure di politica interna sono essenziali per approvare i nuovi accordi bilaterali», segnalando però lacune nei settori senza contratto collettivo, come il commercio al dettaglio18.
Sul versante padronale il rifiuto è netto, ma riguarda solo questa misura. economiesuisse e l'Unione svizzera degli imprenditori dicono sì al pacchetto e alle misure da 1 a 13, ma no alla misura 1419. Durante la consultazione l'hanno respinta anche l'USAM, il PLR, l'Alleanza del Centro, i Verdi liberali e l'Associazione svizzera dei banchieri, ritenendola priva di nesso con il pacchetto e lesiva del «carattere liberale del mercato del lavoro»20. Il presidente dell'USAM ha dichiarato che la sua organizzazione sostiene gli accordi, ma «non a qualsiasi prezzo», e che la misura 14 non tocca direttamente la protezione dei salari21. GastroSuisse, che sostiene la stabilizzazione e le misure da 1 a 13, «respinge con fermezza» l'estensione della protezione dal licenziamento dei rappresentanti dei lavoratori22.
Nel complesso, il capitolo salariale è stato accolto bene in consultazione, con 71 pareri favorevoli, 8 contrari e 8 senza una posizione chiara su 8723. Lo scontro si concentra quindi su una sola misura, che riguarda qualche migliaio di persone.
In Parlamento, un vento che è girato più volte
In commissione la misura ha avuto alterne fortune. La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati l'ha respinta l'11 agosto 2026 con 8 voti contro 4 e 1 astensione; il presidente dell'USS ha definito questo voto «scandaloso»24. La Commissione della politica estera, incaricata del dossier, l'ha poi mantenuta il 14 agosto con 7 voti contro 3 e 2 astensioni.
In plenum, il 30 settembre 2026, il Consiglio degli Stati ha respinto la proposta di stralciare la misura 14 con 26 voti contro 19, senza astensioni25. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale. La sua Commissione della politica estera si riunisce dal 19 al 21 ottobre, il 5 e 6 novembre e dal 16 al 18 novembre, prima della sessione invernale dal 30 novembre al 18 dicembre 2026. Se la Camera del popolo stralciasse la misura, la questione tornerebbe nella procedura di appianamento delle divergenze tra le due Camere, al pari della tassa sull'immigrazione o dell'estratto del casellario giudiziale chiesto ai cittadini europei26.
Una posta giuridica limitata, un peso politico reale
Sul piano giuridico la posta è limitata: la misura 14 rientra nel diritto svizzero, che il Parlamento può modificare liberamente senza toccare gli accordi con l'UE. Le nuove regole sul distacco, invece, si applicherebbero soltanto 36 mesi dopo l'entrata in vigore del pacchetto27.
Sul piano politico, al contrario, la misura pesa molto. Il suo mantenimento consolida il sostegno sindacale; il suo stralcio soddisferebbe le organizzazioni padronali che la combattono, ma l'USS ha legato il proprio appoggio al pacchetto all'insieme delle quattordici misure. La sorte di questa disposizione potrebbe quindi influire sulla mobilitazione dell'uno o dell'altro campo al momento della votazione popolare, la cui data non è fissata.
Le altre regole sui salari e sul distacco sono spiegate nella pagina Libera circolazione e salari. I voti del Consiglio degli Stati sono riassunti nel nostro articolo.
- 1Decreto federale stabilizzazione, art. 335l COp. 82 Decreto federale stabilizzazione, art. 336a COp. 84
- 2Scheda Protezione dei salarip. 1
- 3ALC: protocollo istituzionale, art. 5, cpv. 10p. 5
- 4ALC: protocollo di modifica, art. 5undeciesp. 6 Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 281
- 5ALC: protocollo di modifica, art. 5octiesp. 5 ALC: protocollo di modifica, art. 5noniesp. 6
- 6Messaggio del Consiglio federalep. 394
- 7Scheda Protezione dei salarip. 3
- 8Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 269
- 9Consiglio federale, 21.03.2025 Fonte DFAE, cronologia, pag. 6 Fonte
- 10Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 325 Decreto federale stabilizzazione, art. 2a LDistp. 65
- 11Decreto federale stabilizzazione, art. 335l COp. 82 Decreto federale stabilizzazione, art. 336a COp. 84
- 12Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 443
- 13Decreto federale stabilizzazione, art. 336a COp. 84
- 14Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 443
- 15Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 273
- 16RTS, 11.02.2026 Fonte
- 17USS, 11.02.2026 (versione francese) Fonte
- 18Travail.Suisse, 17.06.2026 (versione francese) Fonte
- 19Unione svizzera degli imprenditori (versione tedesca) Fonte
- 20Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 271
- 21RTS, 11.08.2026 Fonte
- 22GastroSuisse, 31.10.2025 (versione tedesca) Fonte
- 23Messaggio del Consiglio federale, n. 2.3p. 271
- 24RTS, 11.08.2026 Fonte
- 25Consiglio degli Stati, verbale di voto 8558 Fonte
- 26ATS su parlament.ch, 01.10.2026 (versione francese) Fonte
- 27ALC: protocollo di modifica, art. 23terp. 14